VI41837 | Fisco
In tema di tassazione di plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, quando viene ceduto un immobile con pertinenze, il calcolo dell’intervallo quinquennale intercorrente tra la vendita e l’acquisto o costruzione va effettuato per ogni singola unità immobiliare. Infatti, la creazione del vincolo pertinenziale a servizio di un immobile abitativo non esclude, di per sé, l’intento speculativo laddove le pertinenze siano vendute prima del decorso del quinquennio dal loro acquisto o costruzione, a nulla rilevando che la vendita sia effettuata congiuntamente all’immobile principale, relativamente al quale, invece, è già trascorso il termine quinquennale. Inoltre, non rileva l’eventuale stipula del contratto preliminare di compravendita, unitamente all’incasso della caparra, prima del decorso del quinquennio, in quanto privo di effetti traslativi: il momento in cui si realizza la plusvalenza è invece la data di stipula del contratto definitivo. Infine, la ristrutturazione dell’immobile principale non incide sul computo del quinquennio, rilevando, a tal fine, esclusivamente la data di acquisto dell’immobile e non quella in cui sono stati effettuati interventi edilizi, anche se significativi.
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