VI40362 | Fisco
Costituisce realizzo di plusvalenze la cessione di beni realizzate dalla società controllata dal soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, dato che l’esenzione di cui all’art. 86, comma 5, del Tuir risulta applicabile solo nei confronti della società assoggettata a concordato, che deve necessariamente detenere la titolarità del diritto di proprietà sui beni ceduti ai creditori o ai terzi. Inoltre, sono imponibili per il 5% gli utili distribuiti alla società controllante (Ifrs adopter) dalla propria controllata in sede di riparto del residuo attivo di liquidazione, se la partecipazione non è detenuta per la negoziazione, mentre costituisce plusvalenza l’importo ricevuto a titolo di restituzione del capitale sociale e delle riserve di capitale per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
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