Confindustria Vicenza

Reddito d’impresa: il reddito di liquidazione della Sas va imputato agli eredi in assenza di soci

VI40891 | Fisco

Nel caso di decesso dell’unico socio accomandante di una Sas, a cui ha fatto seguito l'apertura della liquidazione della società da parte dell’unico socio superstite (accomandatario) successivamente deceduto, il reddito del periodo ante liquidazione deve essere imputato interamente al coniuge superstite (socio accomandatario), in quanto gli eredi non hanno mai acquisito la qualità di soci, risultando esclusivamente titolari del diritto alla liquidazione della relativa quota. In seguito al decesso del socio accomandatario, gli eredi sono diventati titolari del diritto alla liquidazione dell’intero patrimonio sociale: pertanto, il reddito dei periodi intermedi di liquidazione va imputato agli eredi in proporzione alle rispettive quote, da assoggettare ad imposizione a norma degli artt. 20-bis e 47, comma 7, del Tuir, resta comunque ferma la facoltà di optare per la tassazione separata in presenza dei requisiti. Da ultimo, a causa della mancata acquisizione della qualifica di soci da parte degli eredi, un eventuale affrancamento, da parte della società, delle riserve in sospensione d’imposta non produrrebbe l’effetto di incrementare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dagli eredi stessi.

Risposta n° 38/E del 12 febbraio 2026

cia

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