VI40739 | Fisco
In caso di acquisto di bonus edilizi ad un prezzo inferiore al valore nominale, la differenza positiva costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini Irpef e Irap a partire dal periodo d’imposta 2024, cioè dall’entrata in vigore del D.lgs. n° 192/2024 che ha modificato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo, introducendo il principio di onnicomprensività. Più specificatamente, il costo sostenuto e il valore nominale concorrono alla determinazione del reddito secondo il principio di cassa: il costo d’acquisto è deducibile nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto l’esborso e il valore nominale è imponibile nel periodo d’imposta in cui il credito viene effettivamente utilizzato in compensazione nel modello F24. Al contrario, i crediti acquistati negli anni precedenti sono privi di rilevanza reddituale sia ai fini Irpef che ai fini Irap, anche se utilizzati in compensazione a partire dal 2024.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa