VI40940 | Fisco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale, ai fini IVA e delle imposte dirette, di un piano di welfare aziendale che prevede l’assegnazione ai dipendenti di biciclette a pedalata assistita (e-bike), acquisite in leasing dal datore di lavoro.
Sotto il profilo dell’IVA, poiché le e-bike oggetto dell’interpello non rientrano nella nozione di “veicoli stradali a motore”, non si applicano i limiti alla detrazione dell’imposta previsti dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del DPR n° 633/1972. Per le e-bike utilizzate esclusivamente nell’esercizio d’impresa, l’imposta è detraibile secondo le regole generali di cui all’art. 19 del decreto, in presenza del requisito dell’inerenza; per le biciclette assegnate ai dipendenti per uso personale, nell’ambito del piano di welfare, l’irrilevanza ai fini IVA della concessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR n° 633/1972, determina l’indetraibilità dell’imposta assolta dalla società in sede di pagamento dei canoni di leasing, per carenza di un nesso diretto con operazioni imponibili.
Per quanto attiene all’IRPEF, il servizio di mobilità sostenibile che l’azienda intende offrire ai propri dipendenti, mettendo a loro disposizione una e-bike per uso personale e controllando che venga utilizzata per coprire almeno il 30% del tragitto casa-lavoro, rientra tra le iniziative di “utilità sociale” di cui all’art. 100, comma 1, del TUIR; risulta applicabile l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, a condizione che i dipendenti aderiscano all'offerta così come proposta dal datore di lavoro, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit. Se, invece, il dipendente può definire liberamente caratteristiche essenziali del servizio, in funzione di proprie esigenze personali, il valore normale del benefit concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.
Ai fini IRES, dal momento che le e-bike oggetto dell’istanza presentano le caratteristiche proprie dei velocipedi, i relativi costi non sono soggetti alle limitazioni previste dall'art. 164 del TUIR per i mezzi di trasporto a motore. Le e-bike destinate ad uso aziendale generano costi totalmente deducibili, fermo restando il rispetto del principio di inerenza di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR. Per le biciclette concesse ai dipendenti per uso personale, poiché il servizio risponde a finalità di utilità sociale, se è offerto volontariamente dal datore di lavoro, i costi sono deducibili nei limiti dell’art. 100 del TUIR; se deriva da contratto, accordo o regolamento aziendale, la deducibilità è integrale, ai sensi dell’art. 95 del TUIR.
Per quanto attiene all’IRAP, il costo delle e-bike da utilizzare ai fini aziendali assumerà rilevanza per la determinazione della base imponibile IRAP laddove sia classificato in una delle voci rilevanti ai fini del tributo regionale; il costo del servizio di mobilità sostenibile, relativo alla messa a disposizione dei dipendenti di e-bike, può rilevare come costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, come tale deducibile ai sensi del comma 4-octies dell’art. 11 del D.lgs. n° 446/1997, a condizione che lo stesso sia correttamente rilevato come onere per il personale dipendente a tempo indeterminato.
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