VI40717 | Fisco
L’indennità sostitutiva del preavviso, corrisposta da una società italiana ad un soggetto non residente dopo un distacco all’estero, è imponibile anche in Italia nella misura in cui risulta riconducibile a prestazioni lavorative svolte nel nostro Paese. Infatti, dato che le indennità di fine rapporto si considerano prodotte e tassate in Italia laddove vengano pagate da un soggetto residente nel territorio dello Stato (art. 23, comma 2, lett. a), del Tuir), la società italiana è tenuta ad effettuare un prelievo alla fonte in qualità di sostituto d’imposta. Inoltre, occorre anche tenere presente che l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia (Stato di residenza del percettore) riconosce allo Stato in cui è svolta l’attività lavorativa (cioè all’Italia) il potere di tassare i redditi derivanti dalle prestazioni ivi svolte, compresi gli elementi che rappresentano forme di retribuzione differita. Al contrario, le somme versate direttamente dalla distaccataria finlandese al soggetto non residente per il periodo di attività svolto fuori dai confini nazionali non sono soggette a tassazione in Italia, poiché la società estera non è residente in Italia né possiede una stabile organizzazione.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa