VI40560 | Fisco
A rettifica della risposta a interpello n° 272/E del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’imposta sostitutiva del 5 per cento, prevista dall’art. 1, comma 354, della Legge n° 207/2024 per i compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del Comparto sanità, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, è applicabile anche ai compensi erogati per le “ore di pronta disponibilità”. Restano estranei all’agevolazione i compensi per le “prestazioni svolte in sede elettorale”, in quanto non assimilabili alle prestazioni di lavoro straordinario richiamate dall’art. 47.
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