VI41839 | Fisco
Le somme rimborsate dal datore di lavoro, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, a fronte di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 12 del Tuir non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) del Tuir, anche nel caso in cui il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del dipendente. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare la documentazione idonea a comprovare l’utilizzo delle somme in modo coerente con le finalità previste dalla disposizione agevolativa, da cui emerga il soggetto che ha fruito del servizio (per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell’art. 12 del Tuir) e la tipologia di prestazione erogata. Infine, per le spese di istruzione rimborsate, il dipendente (e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa) non può fruire di altri benefici fiscali: pertanto, la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda non compete laddove le spese siano state rimborsate e il relativo rimborso non abbia concorso al reddito di lavoro dipendente. In questo caso, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la circostanza che le spese di istruzione non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, né presso il medesimo sostituto d’imposta né presso altri soggetti.
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