VI40740 | Fisco
L’art. 1, commi 4 e 5, della Legge n° 207/2024 riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Con riguardo alla percentuale da applicare al reddito effettivo (7,1% per importi fino a 8.500 euro, 5,3% per redditi oltre 8.500 e fino a 15 mila euro e 4,8% per importi oltre 15 mila e fino a 20 mila euro), è necessario rapportare il reddito percepito all’intero anno, ottenendo il cosiddetto “reddito annuale teorico”. A tal fine, il calcolo dei giorni deve comprendere solo quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione (ad esempio, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi compresi nel periodo retribuito), escludendo, invece, i giorni di assenza non retribuita e quelli per i quali non spetta alcun reddito, nemmeno sotto forma di retribuzione differita (come l’aspettativa senza assegni o i permessi non pagati). Nell’ipotesi in cui, pur in assenza totale di giorni lavorati, vengano corrisposti al dipendente arretrati o competenze accessorie non correlate alla presenza in servizio, il bonus non compete, dal momento che tali somme non si riferiscono a prestazioni lavorative effettuate nell’anno di riferimento. Infine, il datore di lavoro deve determinare l’importo del bonus sulla base del reddito previsionale e sui dati eventualmente forniti dal lavoratore (come il modello CU relativo ad altri rapporti di lavoro intrattenuti nell’anno). In caso di più redditi, i giorni compresi in periodi contemporanei vanno conteggiati una sola volta.
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