VI41593 | Fisco
Per una lavoratrice fiscalmente residente in Svizzera e, più specificatamente, nel Canton Ticino (in un comune di confine con l’Italia), che presta la sua attività lavorativa interamente in Lombardia per un’azienda italiana con sede legale in Veneto, ai fini della qualifica di “frontaliere” (come definito dall’art. 2, lett. b), dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020), non rileva la circostanza che la sede legale del datore di lavoro sia ubicata al di fuori dell’area di frontiera italiana. Infatti, laddove il datore risulti fiscalmente residente in Italia (anche se al di fuori della fascia di confine, come il Veneto), lo status di “frontaliere” è in ogni caso riconosciuto in base all’Accordo tra Italia e Svizzera, sempre che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 2, lett. b), incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente nelle regioni di frontiera italiane, cioè in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano. A tali condizioni, il reddito di lavoro dipendente percepito dalla lavoratrice “frontaliera” si considera imponibile nello Stato in cui l’attività è svolta (cioè in Italia), con ritenuta alla fonte fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto, mentre nello Stato di residenza (cioè la Svizzera) le imposte sono dovute per l’intero ammontare, avendo, tuttavia, cura di garantire l’eliminazione della doppia imposizione.
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