Confindustria Vicenza

Regime degli impatriati: non sono agevolate le somme percepite dopo il trasferimento di residenza

VI40342 | Fisco

Non possono beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.lgs. n° 147/2015 i compensi riferibili ad attività lavorativa prestata in Italia durante il periodo di fruizione del regime di favore, ma percepiti in periodi d'imposta successivi, in cui il dipendente non risulta più fiscalmente residente in Italia. 
L’Agenzia delle Entrate ricorda che per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa, ai sensi dell’art. 51 del TUIR: il reddito assume rilevanza nel periodo in cui è percepito, anche se riferito ad attività lavorativa svolta in precedenza. Pertanto, il regime speciale per gli impatriati non si applica agli emolumenti differiti erogati in un anno in cui il lavoratore non rientra più nel regime, avendo trasferito all’estero la propria residenza fiscale; tali redditi devono essere assoggettati a imposizione in Italia secondo le regole ordinarie, ferma restando la verifica della tassazione concorrente prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Risposta n° 274/E del 28 ottobre 2025

cia

Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

Loading...