Confindustria Vicenza

Regime degli impatriati: rientro in Italia a seguito di aspettativa non retribuita

VI40652 | Fisco

Nel nuovo regime a favore dei lavoratori impatriati (art. 5 del D.lgs. n° 209/2023), l’aspettativa non rappresenta un ostacolo alla fruizione dell’agevolazione, a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina (art. 16 del D.lgs. n° 147/2015), che precludeva il beneficio ai contribuenti rientrati in Italia a seguito di aspettativa non retribuita. Il nuovo regime, infatti, si applica anche in presenza di “continuità” con una precedente posizione lavorativa, circostanza che rileva solo in relazione al requisito minimo di permanenza all’estero, che si allunga a sei o sette anni rispetto ai tre anni ordinariamente previsti.
Il periodo minimo di residenza all’estero resta di tre anni quando non c’è coincidenza tra il datore di lavoro per il quale il dipendente è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale continuerà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, a nulla rilevando il fatto di essere stato posto in aspettativa non retribuita da quest’ultimo prima di trasferirsi all’estero.

Risposta n° 317/E del 23 dicembre 2025

cia

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