VI41106 | Fisco
La detassazione del 90 per cento del reddito prodotto dai ricercatori e docenti rientrati in Italia, prevista dall’art. 44 del D.L. n° 78/2010, può essere prolungata con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10 o del 5 per cento laddove, al momento dell’esercizio dell’opzione, sussistano i requisiti prescritti dalle norme agevolative, legati alla presenza di figli minorenni o alla proprietà di un immobile di tipo residenziale in Italia.
Se, al momento dell’opzione, il contribuente ha un solo figlio, può fruire del prolungamento del periodo agevolabile solo per il primo periodo di estensione, a nulla rilevando il fatto che nel periodo d'imposta di esercizio dell'opzione ha poi avuto un secondo figlio, in quanto tale evento si è verificato dopo l’opzione.
Tuttavia, questa seconda nascita consente di fruire di un ulteriore prolungamento del periodo agevolabile, qualora il contribuente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di proroga, eserciti una nuova opzione, versando un ulteriore importo pari del 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
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