VI40310 | Fisco
Per il periodo d’imposta 2025, i premi per competizioni sportive sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 20%, di cui all’art. 30, comma 2, del DPR n° 600/73, senza alcuna soglia di esenzione (art. 36, comma 6-quater, del D.lgs. n° 36/2021). Resta comunque salva la possibilità di presentare nel 2026 un’istanza di rimborso per le ritenute versate su premi corrisposti nel 2025 allo stesso soggetto, se di importo non superiore a 300 euro. Invece, a partire dal 1° gennaio 2026, si dovranno assoggettare alla ritenuta del 20% i premi erogati agli atleti dilettanti solo se complessivamente superiori a 300 euro, in linea con quanto prescritto dall’art. 45, comma 9, del TUVR.
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