Confindustria Vicenza

Ritenute fiscali: se non operate, sono recuperabili con la dichiarazione integrativa

VI40993 | Fisco

Il sostituto d’imposta che ha versato le ritenute alla fonte non operate negli anni 2022 e 2023, a seguito di una verifica fiscale che ha riqualificato un contratto di consulenza e ricerca di mercato in un rapporto di procacciamento d’affari, è tenuto a rilasciare e trasmettere (anche se ex-post) i modelli CU per entrambi gli anni interessati. Una volta ricevute le Certificazioni Uniche “tardive”, il soggetto percettore (una Sas) potrà presentare la dichiarazione dei redditi integrativa “a favore” (modello Redditi SP) per ciascuna di queste due annualità pregresse – che si configurano come “ultrannuali” in quanto trasmesse oltre il termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo – riportando le ritenute certificate dal committente nel rigo RN2, colonna 2 e ripartendo le stesse tra i singoli soci in base alla rispettiva quota di partecipazione. Per i medesimi periodi d’imposta 2022 e 2023, i singoli soci della Sas potranno poi provvedere a presentare la dichiarazione integrativa “a favore”, evidenziando il relativo credito. Infine, i crediti emergenti dalla dichiarazione integrativa dovranno essere indicati nel quadro DI (colonna 4) della modello Redditi PF relativo all’anno in cui sono state presentate le dichiarazioni integrative (quindi, nel quadro DI del modello REDDITI PF 2027 relativo periodo d’imposta 2026, laddove le dichiarazioni integrative vengano trasmesse nel 2026). Trattandosi di dichiarazione integrative ultrannuali, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” in F24 solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dei modelli integrativi.

Risposta n° 55/E del 27 febbraio 2026

cia

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