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Sismabonus acquisti: lo sconto in fattura va rapportato alla spesa sostenuta

VI40883 | Fisco

Con riguardo al “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n° 63/2013, per gli acquirenti di unità immobiliari con rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2024, la detrazione non matura per intero nell’anno di stipula del contratto di compravendita, laddove il prezzo sia stato pagato solo in parte al momento della stipula e in parte nel corso del 2025. L’agevolazione è invece fruibile in proporzione alle spese effettivamente sostenute in ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per le spese pagate entro il 31 dicembre 2024, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito: tuttavia, per aver diritto allo sconto in fattura o alla cessione del credito “integrale” (cioè nella misura di 81.600 euro o di 72 mila euro a seconda che spetti l’aliquota dell’85% o del 75%), è indispensabile aver pagato, per intero, l’eccedenza di spesa che concorre a raggiungere il limite di 96 mila euro (cioè 14.400 euro nel caso di detrazione all’85% o 24 mila euro se risulta applicabile l’aliquota del 75%). Diversamente, qualora, come nel caso di specie, sia stato versato, entro il 31 dicembre 2024, un importo inferiore a 14.400 euro (se compete l’85%) o a 24 mila euro (se spetta il 75%), non può essere indicato in fattura lo sconto integrale (pari a 72 mila euro o a 81.600 euro), dovendo invece essere evidenziato uno sconto sul corrispettivo proporzionale alla spesa sostenuta dall’acquirente nel corso del 2024.

Risposta n° 31/E dell’11 febbraio 2026

cia

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