VI41107 | Fisco
Il trust può essere qualificato quale autonomo soggetto passivo d’imposta – e non un mero soggetto interposto – a patto che il disponente e/o il beneficiario non dispongano di alcun potere di influenza sulla gestione, sui benefici e sulla destinazione del patrimonio e non fruiscano dei beni in trust, nemmeno indirettamente. Affinché il trust non risulti interposto, l’effettivo potere di amministrare e disporre dei beni in trust deve essere affidato al trustee.
Nello specifico caso dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ravvisato la natura interposta di un trust statunitense, ritenendo che il beneficiario godesse di un notevole potere di influenza sul trust, potendo limitare la gestione del trustee e decidere della destinazione dei beni e dei redditi del trust mediante la predisposizione di documenti dispositivi, quali il testamento o un contratto fiduciario.
Di conseguenza, nel periodo di imposta in cui il beneficiario risulterà fiscalmente residente in Italia, dovrà adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, comprensivi dei redditi del trust, nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale e di versamento dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).
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