Confindustria Vicenza

Sostituti d’imposta: è obbligatoria la CU per i forfettari esclusi dalla fattura elettronica

VI41594 | Fisco

Per i compensi corrisposti a produttori assicurativi di quarto gruppo, il sostituto d’imposta ha l’obbligo di rilasciare e trasmettere il modello CU, anche se i percettori applicano il regime forfettario di cui alla Legge n° 190/2014. Infatti, tali soggetti effettuano prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto n° 9), del DPR n° 633/72 e risultano esonerati sia dall’obbligo di emissione della fattura elettronica che dalla trasmissione telematica dei corrispettivi. Non può dunque valere l’esonero dal rilascio e invio del modello CU per le somme erogate a contribuenti forfettari, essendo una semplificazione riconosciuta in conseguenza dell’obbligo generalizzato, in capo a quest’ultimi, di emettere fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2024. In sostanza, il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica, attestante i compensi erogati ai produttori di quarto gruppo in regime forfettario sia per l’anno d’imposta 2024 che per i periodi successivi. Per le somme pagate nel 2024, nel modello CU 2025, gli importi erogati vanno evidenziati nel campo 7, valorizzando il codice 25 nel punto 6, istituito per indicare le somme non assoggettate a ritenuta che non richiedono l’emissione della fattura elettronica; invece, per i compensi corrisposti nel 2025, nel modello CU 2026, occorre ugualmente segnalare i compensi corrisposti nella casella 7, utilizzando, tuttavia, nel punto 6 il nuovo codice 24, istituito per certificare i proventi non soggetti a ritenuta d’acconto pagatati ai medici convenzionati in regime forfettario. Infine, considerata l’incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento delle disposizioni normative, nel rispetto di quanto previsto dalla dello Statuto del Contribuente (art. 10 della Legge n° 212/2000), gli organi di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni per l’invio o la rettifica dei modelli CU per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Risposta n° 127/E del 22 giugno 2026

cia

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