VI41224 | Fisco
Il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, previsto dall’art. 13 del DL n. 60/2024, spetta per gli investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate all’interno del perimetro della ZLS, così come individuata, nel caso specifico dell’interpello, dalla competente Regione Veneto. Per la definizione di ''struttura produttiva'', occorre far riferimento ai chiarimenti forniti con la circolare n. 34/E del 2016, in relazione all'analogo credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
L’Agenzia delle Entrate precisa che l'individuazione di una struttura produttiva e la sua collocazione sono questioni di fatto, non sindacabili o valutabili in sede di interpello, ritenuto inammissibile per lo specifico quesito.
Viene comunque sottolineato che risulta agevolabile con il credito d’imposta ZLS esclusivamente l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (art. 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024): l’ammodernamento dei mezzi marittimi di cui la società istante è proprietaria, pertanto, non rientra negli investimenti che beneficiano dell’incentivo.
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