Confindustria Vicenza

Autotrasporto merci in conto terzi. Incentivi investimenti 2021 (seconda fase).

Sono state stanziate risorse per gli anni 2020 e 2021 finalizzate ad investimenti effettuati da imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

VI32695 | Agevolazioni

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha stanziato risorse per gli anni 2020 e 2021 finalizzato ad investimenti effettuati da imprese di autotrasporto merci in conto terzi, regolarmente iscritte all’Albo, al REN e attive sul territorio italiano.

Gli investimenti incentivabili sono quelli avviati in data successiva al 28 luglio 2020 relativi ai seguenti beni:
- trattori euro VI con contestale rottamazione di trattori di classe euro più vecchia; 
- trattori ad alimentazione alternativa (LNG, CNG, Ibridi ed elettrici);
- semirimorchi intermodali ferroviari e marittimi;
- casse mobili con rimorchio portacassa.

La seconda domanda dovrà essere prenotata (istanza di prenotazione per la seconda fase - anno 2021) mediante l’invio di una PEC (all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.) a cui dovrà far seguito il perfezionamento della pratica sulla piattaforma informatica di RAM Spa/MIT-MIMS.

A partire dalle ore 10,00 del 14 maggio 2021 (ed entro le ore 8.00 del 30 giugno 2021) è possibile quindi inviare per PEC la seconda domanda di prenotazione dell’incentivo investimenti 2020-2021 (annualità 2021).

 

Incentivi 2021
Per quanto riguarda gli incentivi agli investimenti per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’apposito Albo, gli investimenti possono essere avviati (come già comunicato in precedenza, news del 23 e 28 luglio 2020) a partire dal 28 luglio 2020 (per effetto della pubblicazione sulla G.U. n. 187 del 27 luglio 2020 del DM 12 maggio 2020 che ha fissato le modalità di ripartizione delle risorse in base alla tipologia di investimenti ammessi), mentre le istanze di prenotazione degli investimenti potranno essere presentate per la seconda fase dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021.

Era stato infatti pubblicato sulla G.U. n. 206 del 19 agosto 2020, il Decreto Direttoriale del MIT “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021”, che entra in vigore il giorno successivo di pubblicazione sulla G.U. (20 agosto 2020).


Modalità di prenotazione (2 fasi per le istanze)
Il provvedimento definisce le modalità del Decreto MIT 12 maggio 2020 e, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, le fasi di prenotazione, di rendicontazione e l’istruttoria della domanda.

Si prevedono due distinti periodi di incentivazione:
- dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 (già trascorsa);
- dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021 (qui di interesse).

Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione, ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo, secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto 12 maggio 2020, n. 203. Le risorse finanziarie, pari 122.225.624 euro (art. 1, comma 1, DM 203/2020) sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento (art. 1, comma 5, decreto suddetto).

Qualora le risorse siano esaurite, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

L'avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici si distingue in due fasi: la prima fase di prenotazione che ha l’obiettivo di far accantonare al soggetto gestore l’importo sommariamente riconosciuto alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento (che si deve allegare quando si presenta la domanda); la seconda fase di rendicontazione analitica dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

L’art. 3 del provvedimento del 7 agosto 2020, dispone in merito ai soggetti che possono fare richiesta dell’incentivo (imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis cod. civ. e iscritte al REN) nonché alle modalità di compilazione e di presentazione delle domande.

La domanda che sarà presentata ha validità di prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione.

Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno visibili al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.


Istanze
Le richieste devono essere effettuate nei due periodi di incentivazione con le seguenti modalità:
- dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 30 giugno 2021 (per la seconda fase, qui di interesse);
- la presentazione deve avvenire esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo e-mail
ram.investimenti2020@legalmail.it.


Istruttoria
Se l’impresa, all’esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, non risulti aver perfezionato gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, non potrà presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione.
L'istanza, che come già evidenziato deve essere inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:
a) modello di istanza (reperibile sul sito del soggetto gestore) debitamente compilato, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. 
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;
d) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del DM 203/2020 – DM 12 maggio 2020, investimenti possibili dal 28 luglio 2020) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve, inoltre, essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi (art. 3, comma 5, lettera a), DM 203/2020 del 12 maggio 2020).

L’ordine di prenotazione verrà redatto secondo la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata dall’impresa.

Il soggetto gestore RAM SpA pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che verificherà in un momento successivo. Per le domande ricevute pervenute nel primo periodo l'elenco è stato pubblicato entro il 1° dicembre 2020, mentre per il secondo periodo l’elenco sarà reso noto entro il 15 luglio 2021.

Per ogni periodo di incentivazione il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituirà l'ordine di priorità acquisito, sarà pubblicato sul sito web del MIT nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi per l'anno 2020”.

L’investimento deve essere avviato in data successiva alla pubblicazione del DM 203/2020 nella G.U. (G.U. n. 187 del 27 luglio 2020: quindi investimenti avviabili dal 28 luglio 2020) e costituisce un presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo, ma per perfezionare la domanda le imprese devono caricare sulla piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica, prevista dagli articoli da 4 a 11 del presente Decreto, anche la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo con produzione della relativa  fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per gli acquisti acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi. 

Le imprese, che hanno presentato istanza nel primo periodo di incentivazione, devono inviare la documentazione richiesta: 
- dalle ore 10.00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16.00 del 30 aprile 2021.

Per le imprese che presentano istanza nel secondo periodo di incentivazione, la trasmissione della documentazione deve avvenire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16.00 del 15 dicembre 2021.

La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web del MIT: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti
e sul sito della RAM:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.

Le credenziali di accesso alla piattaforma saranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa.

Qualora l’acquisto avvenga mediante contratto di leasing finanziario, è necessario dare prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.

Nel caso di acquisto di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, comprovabile con ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del DM 203/2020 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. 

In nessun caso, vengono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».

Qualora vengano ravvisate delle lacune sanabili nella rendicontazione, l’ente gestore RAM SpA richiede all’impresa, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati che dovranno rispondere entro un termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. Se entro questo termine, l’impresa non fornisce risposta o questa risulta insoddisfacente, l’istruttoria verrà conclusa e l’impresa potrà essere esclusa dall’incentivo.

Il provvedimento, inoltre, indica quale ulteriore documentazione va prodotta nel caso di:
- veicoli a trazione alternativa a metano CNG e LNG e trazione elettrica (art. 1, comma 5, lett. a), DM 203/2020;
- di radiazione per rottamazione per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate e contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica (art. 1, comma 5, lett. b), numeri 1 e 2, DM 203/2020;
- di acquisto di veicoli commerciali leggeri euro 6D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (art. 1, comma 5, lett. b), numero 2, DM 203/2020;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato (art. 1, comma 5, lett. c), DM 203/2020;
- acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere (art. 3, comma 5, lett. c), DM 203/2020;
- acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse (art. 1, comma 5, lett. d), DM 203/2020;

L’art. 14 del provvedimento del 7 agosto 2020 dispone su verifiche e controlli ovvero accertamenti che l’Amministrazione potrà effettuare successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e di disporne anche la  restituzione, qualora vi siano gravi irregolarità in relazioni alle dichiarazioni sostitutive rese e in caso di violazione dell'art. 1, comma 9 del DM 203/2020 del 12 maggio 2020 (i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31.12.2023 per la prima fase, 31.12.2024 per la seconda fase).

Come già informato in precedenza, si ricorda che è stato pubblicato sulla G.U. n. 187 del 27 luglio 2020 il  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 maggio 2020, relativo alle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi per l’annualità 2020-21.

Il DM 12 maggio 2020 è stato pubblicato sulla G.U. del 27 luglio 2020 e prevede espressamente che sono finanziabili esclusivamente gli acquisti effettuati dopo la sua entrata in vigore (e quindi dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, ovvero a partire dal 28 luglio 2020) ed ultimati entro il termine indicato dal Decreto direttoriale di attuazione (dal 1° dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021 per il primo periodo di incentivazione; dal 15 luglio 2021 ed entro il 15 dicembre 2021 per il secondo periodo di incentivazione), in entrambi i casi, producendo fattura quietanziata da cui risulti il prezzo pagato e l’altra documentazione specifica per singola tipologia di investimento (in questo modo, la domanda a suo tempo effettuata con prenotazione, potrà essere considerata perfezionata, facendo salvi gli effetti dalla posizione acquisita; le risorse complessivamente disponibili sono pari a € 122.255.624 come di seguito conteggiate:
- € 18.155.624 quali residui dell’annualità 2019,
- € 42.100.000 per l’annualità 2020,
- € 62.000.000 per l’annualità 2021.


Ripartizione delle risorse
L’importo complessivo disponibile viene suddiviso nelle diverse tipologie di veicoli come segue:
a) € 46.400.000 (pari al 38% del totale) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
b) € 44.100.000 (pari al 36% del totale)
1) per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 t;
2) per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t fino a 7 t con contestuale rottamazione di veicoli della stessa tipologia.
c) € 29.290.624 (pari al 24% del totale) per l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a
conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;
d) € 2.465.000 (pari al 2% del totale) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia
di investimento. Sarà pertanto possibile usufruire dell’incentivo fino a che non saranno
esaurite le risorse del fondo, la cui capienza sarà aggiornata dal MIT con cadenza regolare, sul proprio sito istituzionale. Le domande pervenute a fondo terminato non saranno esaminate a meno che non si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Come per il passato, è presente il sistema di prenotazione dell’incentivo, così da
assicurare alle imprese la certezza del contributo spettante, secondo le misure stabilite dal decreto stesso per le varie tipologie di investimento.

L’importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 550.000 euro per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili (p.es “de minimis”).

Inoltre, come in passato, i beni acquisiti con incentivo ministeriale non possono essere
alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023 per la prima fase, 31 dicembre 2024 per la seconda fase), pena la revoca del contributo erogato.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del decreto.


Tipologie di investimento
Si ricordano di seguito gli importi per tipologia di investimento:
veicoli a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 7 t, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t.
Il contributo è determinato in € 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t fino a 7 t e in € 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
veicoli a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t. Il contributo è determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 t e in € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 t;
per acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di veicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici.
Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del
dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a € 1.000.
alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a € 2.000, indipendentemente dal numero degli stessi.
E’ finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 t, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato in € 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 t. a 16 t; € 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 t.
Il contributo per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP è determinato in € 2.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t con contestuale rottamazione.

Sono inoltre finanziabili:
a) le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un
dispositivo innovativo di cui all’elenco allegato al decreto.
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 t. allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, purché le unità
frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del
Regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t. allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conformealla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con unGWP inferiore a 2.500.
Nei sopraelencati casi a), b) e c) il contributo viene determinato come di seguito indicato:
- per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli.
- per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per
trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.

Sono anche finanziabili le acquisizioni di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato in € 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.



Photo by Ed 259 on Unsplash

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