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CIGO Covid-19: istruzioni operative

Pagamento diretto con anticipo del 40% della CIGO, CIGD e assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali - Chiarimenti da parte dell'Inps

VI31318 | Lavoro e Previdenza

L'Inps, con circolare n. 78 del 27-06-2020, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni operative in ordine al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.


Di seguito illustriamo di seguito i punti essenziali della circolare.
  • Campo di applicazione
La nuova disciplina dell'anticipo, introdotta dall'art. 22 quarter, quarto comma, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia) convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, può essere applicata esclusivamente alle domande CIGO, assegno ordinario e CIGD, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, ossia dal 18 giugno 2020.

Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi per oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o ulteriori periodi previsti dalla Regioni, per le sole domande che dovranno essere presentate direttamente all'Inps ai fini della successiva autorizzazione.

  • Presentazione della domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%
L'Inps, ricorda che, per espressa disposizione di legge (art. 22 quarter, quarto comma, del decreto - legge 18/2020 (Cura Italia) convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD, e di assegno ordinario, con pagamento diretto con anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Pertanto, in fase di prima applicazione, l'Istituto ha precisato che se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'Inps, sarà possibile chiedere contestualmente anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI", indicando, il codice fiscale e l'IBAN, nonché le ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, per ogni singolo lavoratore.

Al riguardo, l'Inps, segnala che il numero complessivo delle ore richieste per l'intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo.

Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell'anticipo del 40%.

  • Istruttoria della richiesta dell'anticipazione
Viene, precisato che l'Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. I15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all'Istituto, e dunque dalla data indicata nel protocollo.
  • Pagamenti a saldo e gestione degli eventuali indebiti - invio modello "SR41"
L'Inps, ricorda che ,nell'ambito della procedura di domande con pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro deve inviare all'Inps il modello "SR41" secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad essa concessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Una volta ricevuto il modello "SR41", con tutti i dati necessari al pagamento, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

Al contrario, si procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:

1. anticipi, in eccesso rispetto all'importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello "SR41"
2. anticipi ai lavoratori che, in fase istruttoria del modello "SR41", risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione
3. il modello "SR41" non è stato inviato entro i termini previsti dalla normativa vigente
  • Aspetti fiscali
Infine, l'Inps precisa che il pagamento dell'anticipazione delle integrazioni salariali non comporta l'applicazione delle ritenute alla fonte, le quali saranno determinate solo in fase di liquidazione dell'integrazione salariale totale.

Per un esame più approfondito si rinvia al testo della circolare di cui in premessa.

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