VI31318 | Lavoro e Previdenza
L'Inps, con circolare n. 78 del 27-06-2020, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni operative in ordine al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.
Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi per oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o ulteriori periodi previsti dalla Regioni, per le sole domande che dovranno essere presentate direttamente all'Inps ai fini della successiva autorizzazione.
Pertanto, in fase di prima applicazione, l'Istituto ha precisato che se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'Inps, sarà possibile chiedere contestualmente anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI", indicando, il codice fiscale e l'IBAN, nonché le ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, per ogni singolo lavoratore.
Al riguardo, l'Inps, segnala che il numero complessivo delle ore richieste per l'intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo.
Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell'anticipo del 40%.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad essa concessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello "SR41", con tutti i dati necessari al pagamento, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
Al contrario, si procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:
1. anticipi, in eccesso rispetto all'importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello "SR41"Per un esame più approfondito si rinvia al testo della circolare di cui in premessa.
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