Confindustria Vicenza

Coronavirus, DL 8 aprile: è ufficiale la sospensione dei versamenti

Il differimento dei termini dipende dal calo del fatturato

VI30813 | Fisco

Il “Decreto Liquidità”, recante misure urgenti allo scopo di aiutare le imprese ad affrontare l’emergenza generata dal Covid 19, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 9 aprile 2020. 

Con particolare riferimento al differimento dei termini tributari e contributivi, la versione ufficiale del provvedimento diverge rispetto a quella risultante dalla bozze diffuse in seguito all’approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri del 6 aprile e oggetto di un primo commento di Confindustria (nostra notizia n. VI30803 dell'8/4/2020). 

L’art. 18 del Decreto (D.L. n. 23 del 8/4/2020, pubblicato sulla G.U. n 94 del 8/4/2020), infatti, associa la sospensione dei versamenti alla riduzione del fatturato subito dalle imprese e non più alla riduzione dei ricavi (contrariamente a quanto previsto nella versione originaria della norma).

Per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, la nuova disposizione prevede che i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, possono sospendere tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, la flessione del fatturato o dei corrispettivi deve essere pari almeno al 50%

La modifica rispetto alla versione in bozza del provvedimento, accogliendo le istanze di Confindustria, mira a semplificare le modalità di individuazione dei beneficiari delle disposizioni, eliminando le criticità che si sarebbero riscontrate se la sospensione dei versamenti fosse rimasta collegata alla difficile individuazione della riduzione dei ricavi anziché a quella, più semplice, del fatturato. 

La sospensione dei versamenti opera anche per i contribuenti che hanno intrapreso l’esercizio d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.

La sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria si applica anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa .

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio è subordinata alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.

I tributi sospesi potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni. Per le imprese operanti nei c.d. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).

Il successivo art. 19 è dedicato alle ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

Tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, possono optare per non subire le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L’art. 20 disciplina il versamento degli acconti Ires e Irap e prevede, per i contribuenti che utilizzeranno il metodo previsionale, la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%. La misura risponde alle sollecitazioni anche di Confindustria, ma sarebbe stato più opportuno, come avevamo suggerito, non indicare alcuna condizione o, in alternativa, prevedere un più alto livello di scarto tra quanto versato e quanto dovuto, tenuto conto che l’imprevedibilità degli scenari futuri potrebbe generare errori di stima incolpevoli.

Infine, l’art. 21, con riferimento alla remissione in termini, prevede che si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

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