VI30817 | Lavoro e Previdenza
Il Decreto Legge in oggetto interviene tra l’altro per sanare una carenza del precedente provvedimento che escludeva dall’intervento della cassa integrazione per “Covid-19” i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
Viene ora stabilito che :
• le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19 e 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18) si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020
Nelle domande da presentare all’Inps, che ricordiamo possono retroagire al 23 febbraio 2020, potranno quindi essere inseriti anche i dipendenti assunti dopo tale data.
Per quanto riguarda le eventuali domande già presentate all'Istituto per lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020, utilizzando la causale “evento oggettivamente non evitabile”, si attendono istruzioni operative da parte dell’Inps.
Il Decreto Legge prevede infine che le domande di cassa integrazione in deroga presentate alle Regioni e alle province autonome interessate (art. 22, comma 4, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18) siano esenti dall'imposta di bollo.
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