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Coronavirus, DM 10 aprile: indicazioni del Prefetto per cantieri pubblici di edilizia civile

Chiarimenti del Prefetto ai Sindaci per l’operatività di cantieri pubblici di edilizia civile

VI30869 | Appalti Pubblici

L’attività edilizia è in parte significativa tuttora sospesa, in quanto il codice ATECO 41.20 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” non è tra quelli elencati nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020, che il relativo art. 2, comma 1 sottrae alla sospensione (si vedano le notizie VI30661, del 23.03.2020 e VI30831, dell’11.04.2020).

Ne consegue che la costruzione di edifici, residenziali e non, anche se oggetto di contratti di appalto che vedono Enti pubblici in qualità di committente, è attualmente attività sospesa fino al 3 maggio 2020.

A fronte di alcune richieste, provenienti da Sindaci della provincia “concernenti lavori od opere pubbliche, in corso di realizzazione o di avvio nei rispettivi ambiti comunali, che vengono identificate come indifferibili od urgenti”, con la segnalazione della “necessità della loro prosecuzione od inizio”, il Prefetto di Vicenza ha diramato il 15 aprile 2020 la seguente indicazione.

“… si chiarisce che, nei casi sopra richiamati, può ritenersi sufficiente, al fine di legittimarne l’operatività ai sensi della vigente legislazione emergenziale, che i soggetti imprenditoriali o professionali coinvolti, qualora non rientrino direttamente nel novero delle attività produttive ammesse ai sensi dell’allegato n. 3 al citato D.P.C.M. 190 aprile 2020, presentino alla competente Prefettura la comunicazione di cui all’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.C.M., specificando che le attività svolte sono funzionali a servizi di pubblica utilità o servizi essenziali di cui all’art. 4 resi dal Comune di riferimento, eventualmente corredandola di documentazione, anche predisposta all’uopo a cura ..[ndr.: dello stesso Comune], da cui emergano i tratti salienti delle lavorazioni da eseguire”.

Qualora l’impresa appaltatrice debba dar corso alla comunicazione cui fa riferimento la nota del Prefetto di Vicenza, dovrà compilare il modello 1 (comunicazione prevista dall’art. 2, comma 3, del DPCM 10 aprile) presente nel portale dei servizi on-line della CCIAA di Vicenza (si veda notizia VI30834, del 13.04.2020),

  • indicando nello step 1 di 2 il Comune committente ed i relativi dati (denominazione, sede e codice fiscale) nei campi che seguono la scritta “di svolgere attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività a beneficio delle seguenti imprese e amministrazioni erogatrici di servizi di pubblica utilità e servizi essenziali
  • allegando nello step 2 di 2 la documentazione predisposta dal Comune “dal quale emergano i tratti salienti delle lavorazioni da eseguire”.

Naturalmente, quanto sopra indicato non serve in relazione a cantieri pubblici aventi ad oggetto opere infrastrutturali, che la codifica ATECO indica nel gruppo 42 “Ingegneria civile” (ad, es.: strade, acquedotti, fognature, opere idrauliche, ecc.), in quanto presenti nell’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 e, quindi, esclusi dalla sospensione disposta dall’art. 2, comma 1, di tale decreto.

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