Confindustria Vicenza

Coronavirus: INL attività indifferibili nei procedimenti su istanza di parte

Chiarimenti in materia di deroga assistita nel contratto a termine, richiesta di interdizione anticipata/post partum e convalida di dimissioni

VI30704 | Lavoro e Previdenza

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 2201 del 23 marzo 2020,  fornisce indicazioni in merito alle modalità di gestione, attraverso sistemi di comunicazione a distanza, delle attività istituzionali ritenute non differibili. Tali attività, quindi sono quelle che non rientrano nei tempi di sospensione disposti dal D.L. n. 18/2020, c.d. decreto Cura Italia. Esse sono:

  • le procedure di deroga assistita per i contratti di lavoro a tempo determinato;
  • la richiesta di interdizione anticipata per le donne in stato di gravidanza;
  • la convalida di dimissioni e risoluzioni consensuali rese da lavoratori padri o lavoratrici madri.

           Riportiamo, in sintesi, quanto prevede L'INL con riferimento alle singole attività istituzionali di cui sopra.

 

  • Deroga assistita nel contratto a termine

L'istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 87/2018, la quale a decorrere dal 22 marzo 2020 riguarda le sole attività individuate dal D.P.C.M., dovrà essere inoltrata esclusivamente per PEC o per e-mail agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio.

 

L'istruttoria riguarderà la verifica:

  • della presenza di una causale senza alcuna verifica in ordine al merito della stessa;
  • della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito;
  • del rispetto dei periodi di c.d. "stop & go", previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015.

La verifica della genuinità del consenso prestato dal lavoratore sarà effettuata, invece, a distanza, anche attraverso una autodichiarazione del lavoratore che attesti la consapevolezza che il contratto deroga al limite massimo e la sua intenzione di accettare la richiesta della azienda di ulteriore prosecuzione.

 

Una volta definita l'istruttoria, si restituirà il modello apposito al datore di lavoro mediante PEC unitamente al contratto. Sul modello dovrà essere apposta una numerazione progressiva da riportare in apposito registro informatico.

La trasmissione via PEC da effettuare contestualmente all'apposizione della firma da parte del funzionario o del Dirigente (anche nella preferibile modalità digitale) fa fede in ordine alla data di decorrenza del provvedimento.

 

  • Richiesta di interdizione anticipata/post partum

Con riferimento ai casi di interdizione anticipata dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, l'Ispettorato del lavoro, ai sensi dell' art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 1026/1976, può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

 

Pertanto, il provvedimento di interdizione anticipata in relazione alle sole attività di cui all'elenco allegato al D.P.C.M. 22 marzo 2020, può essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del DVR in base alle disposizioni del D.P.R. n. 1026/1976 e a quelle emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale.

 

L'istanza dovrà essere inoltrata all'Ispettorato del lavoro per e-mail o per PEC.

 

La data di trasmissione mediante PEC al datore di lavoro da effettuare contestualmente all'apposizione della firma da parte del Dirigente (preferibilmente in modalità digitale) costituisce data del rilascio del provvedimento.

 

  • Convalida di dimissioni

A seguito delle misure di contenimento del contagio CODIV-2019 (Coronavirus) introdotte con D.P.C.M. 8 marzo 2020 e con D.P.C.M. 9 marzo 2020, nonché in ottemperanza alle disposizioni fornite, in deroga alla prassi in uso, le dimissioni in periodo protetto potranno essere convalidate anche "a distanza" qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l'identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni, attraverso l'apposita modulistica, utilizzabile e disponibile on-line solo per la durata del periodo emergenziale.

 

In tale periodo, il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente sarà, pertanto, sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo, mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale.

 

Il modello dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata.

 

 



Photo by Kaitlyn Baker on Unsplash

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