Confindustria Vicenza

Coronavirus: Cassa integrazione in deroga

Gestione delle misure a sostegno del reddito per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome - Chiarimenti Inps

VI31009 | Lavoro e Previdenza

A seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 18/2020, e facendo riferimento anche ai contenuti del decreto interministeriale 24 marzo 2020 e della circolare del Ministero del lavoro n. 8 dell'8 aprile 2020, l’INPS, con circolare n. 58 del 7 maggio 2020, illustra la gestione relativa ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Richiamando integralmente la precedente propria circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’Istituto ricorda che, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione di cassa integrazione in deroga con unità produttive o punti vendita site in 5 o più Regioni o Province autonome, l’azienda invia la richiesta d’intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sulla base della domanda disponibile sul sito del Ministero stesso). 

La domanda deve essere corredata dall’accordo sindacale, come previsto espressamente al comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.  

Il Ministero effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del limite di spesa programmato che, per l’anno 2020, è al momento pari a 120 milioni di euro. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate. Il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell’autorizzazione. 

Riguardo ai limiti di spesa programmati, si considera, per l’anno 2020, come importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. 

A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l’azienda invia le domande di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale.  

Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative. 

L’Istituto effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC. 

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto il modello “SR 41” semplificato, contenente i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

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