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Coronavirus: CIG in deroga per i datori di lavoro iscritti al FIS

Chiarimenti da parte dell'INPS per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti

VI30784 | Lavoro e Previdenza

 

L'Inps, con il messaggio 2 aprile 2020, n. 1478, fornisce importanti chiarimenti  in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all'art. 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti.

 

Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le varie disposizioni a carattere emergenziale, all'art. 13, comma 4, ha esteso la platea dei datori di lavoro che possono accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, limitatamente ai datori che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per le unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19, come individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020.

 

La norma si applica anche alle unità produttive collocate al di fuori dei predetti Comuni con esclusivo riferimento a quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

 

L'art. 17, comma 1, del D.L. n. 9/2020, ha previsto che le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di C.i.g. in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

 

Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono state emanate ulteriori norme speciali in materia di trattamento di integrazione salariale, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, recepite dall'Inps con la circolare n. 47/2020.

In particolare, l'art. 19 del D.L. n. 18/2020, che ha introdotto novità riguardo alle aziende che possono accedere alla prestazione di assegno ordinario, al comma 5 ha esteso la possibilità di fruire di tale prestazione, con causale COVID-19 nazionale, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

 

Da ciò deriva che, per il periodo di copertura previsto dal D.L. n. 9/2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti, salvo quanto disposto dall'art. 13 del medesimo decreto, non potendo accedere all'assegno ordinario, erano privi di una tutela che li garantisse dalla sospensione o riduzione di orario per eventi oggettivamente non evitabili.

 

Pertanto, in alcune delle Regioni interessate dal D.L. n. 9/2020, molti datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti hanno presentato domanda di accesso alla C.i.g. in deroga alle suddette Regioni.

Conseguentemente, ad integrazione delle previsioni contenute nella circolare Inps n. 47/2020, per tali datori di lavoro, le domande presentate alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 9/2020. Le Regioni interessate, previa verifica del periodo di copertura della domanda, invieranno il decreto in SIP, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale 33192 e, congiuntamente, invieranno alla Direzione regionale dell'Inps di competenza l'elenco di tali domande per consentire il pagamento della prestazione richiesta.

 

I datori di lavoro così individuati potranno accedere alle prestazioni garantite dal FIS ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020 esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla Regione.

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