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Coronavirus: Codice della Strada, riepilogo proroghe circolazione veicoli

Circolazione stradale. Riepilogo proroghe circolazione veicoli. Revisioni

VI30712 | Trasporti e Circolazione

Il Ministero dell’interno, con propria nota del 24 marzo 2020, ha fornito le indicazioni operative per l’uniforme applicazione di quanto previsto dal DL n. 18/20, in merito alle proroghe riguardanti la circolazione dei veicoli, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria.

Circolazione veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione
L’art. 92, comma 4 del DL n. 18/20 ha previsto la possibilità di circolare fino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli da sottoporre a visita e prova – la visita deve essere in questo caso programmata entro il 31 luglio 2020 – già immatricolati che devono procedere ad aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non vale ovviamente per quelli non ancora immatricolati.

Riguardo alla revisione dei veicoli da sottoporre a revisione annuale o periodica, invece, occorre distinguere:

- per i veicoli con revisione scaduta alla data di entrata in vigore del DL richiamato o comunque fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione;
- per i veicoli da sottoporre a revisione dopo il 31 luglio 2020, resta valida la scadenza originaria e non beneficiano pertanto della proroga;
- per i veicoli con revisione scaduta ma la cui prenotazione di revisione cade dopo il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino alla data di avvenuta prenotazione, secondo le regole ordinarie.

Scadenza validità patente di guida
L’art.104 del DL ha prorogato la scadenza di validità fino al 31 agosto 2020. Tale proroga riguarda sia l’aspetto relativo all’equiparazione della patente agli altri documenti di riconoscimento e di identità, sia alla patente come titolo di guida.

La norma si applica tanto alle patenti di guida rilasciate in Italia che a quelle rilasciate da altri Stati membri a titolari aventi residenza in Italia.

Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza
L’art.103, comma 2 del DL ha prorogato la validità degli stessi – aventi scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 - fino al 15 giugno 2020.

A titolo semplificativo ma non esaustivo, si citano i seguenti di interesse per il settore autotrasporto, aventi riflessi sulla circolazione stradale:

- autorizzazione per la circolazione di prova (art.98 CdS);
- autorizzazioni o licenze per il trasporto di merci o persone previste dal CdS o leggi speciali;
- autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
- abilitazioni all’effettuazione di scorte tecniche (artt. 9 e 10 Cds);
- certificato abilitazione professionale KA e KB (art.116 Cds);
- patente di servizio (art.139 Cds);
- attestato rilasciato per la guida di autotreni/autoarticolati di massa non superiore a 20 t. ai conducenti che hanno compiuto 65 anni (art.115 Cds);
- attestato rilasciato per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ai conducenti che abbiano compiuto 60 anni (art.115 Cds);
- estratti di carta di circolazione rilasciati da UMC in deroga al termine massimo di 60 gg. (art.92 Cds);
- la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi della Legge n. 264/1991 in deroga al termine massimo di 30 gg. (art.92 Cds);
- fogli di via finalizzati a condurre veicoli ai transiti di confine (art.99 Cds).

Le proroghe di validità sopra richiamate non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso DL o dei DL 23 febbraio 2020, DL 2 marzo 2020 e DL 8 marzo
2020, nonché dei relativi decreti attuativi. Tra questi ultimi sono ricompresi i provvedimenti del MIT con i quali sono stati prorogati al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale:

- autorizzazioni per l’esercizio alla guida che abbiano scadenza tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 (art.122 Cds);
- permesso provvisorio di guida rilasciato ai titolari di patenti chiamati a sottoporsi a visita medica presso le competenti Commissioni mediche locali quando le stesse non sono in grado di riunirsi a causa di COVID-19 (art. 59 legge 120/2010);
- carta di qualificazione del conducente CQC per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale CFP per il trasporto di merci pericolose (patentino ADR) aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

Pagamento in misura scontata di sanzioni pecuniarie previste dal CDS
In via eccezionale e transitoria, l’art.108 comma 2 del DL ha prevista la possibilità – nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 – di pagare le sanzioni del Cds con importato scontato del 30%, entro 30 gg dalla data di contestazione o notifica della violazione. Ciò significa che è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate dal 16 febbraio 2020.

Ferma restando la facoltà di pagare le sanzioni con lo sconto del 30%, devono intendersi sospesi – dal 10 marzo al 3 aprile 2020 - i termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione all’interno del territorio nazionale. Fatta salva eventuale ulteriore proroga, dal 4 aprile 2020 non sarà più possibile pagare in forma scontata del 30%.

Nel caso di sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida, non è possibile beneficiare del pagamento scontato.

Proroga dei termini nel settore assicurativo
L’art. 125 del DL che si occupa della proroga dei termini nel settore assicurativo, non ha previsto alcuna sospensione del pagamento dei premi per RCauto. L’impresa di assicurazione è tuttavia tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza, per un periodo di 30 gg.

La previsione si applica anche nel caso di polizza assicurativa annuale con pagamento di premio in rate semestrali o periodiche. Il pagamento effettuato anche oltre i 30 gg dalla scadenza, riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.

Su tutto il territorio nazionale – fino al 31 luglio 2020 – è consentita la circolazione di un veicolo con polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 gg successivi alla scadenza.

La sanzione per il superamento della scadenza della polizza di 15 gg è pertanto inapplicabile e va intesa riferita al superamento dei 30 gg.

In fase di controllo su strada, ferma restando l’inapplicabilità delle sanzioni per circolazione senza visita e prova, revisione o patente scaduta, gli agenti accertatori dovranno informare gli utenti che è necessario provvedere nel più breve tempo possibile a regolarizzare i titoli, una volta che le condizioni di emergenza lo consentiranno, al fine di evitare di sovraccaricare i competenti uffici.



Photo by Ed 259 on Unsplash

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