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Coronavirus. Codice della Strada. Riepilogo proroghe validità titoli di guida

Circolazione stradale.Proroga validità patenti e altri titoli di guida

VI30713 | Trasporti e Circolazione

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propria nota del 24 marzo 2020, ha fornito delle precisazioni sulle proroghe di validità dei titoli di guida (di cui al DL n. 18/20), andando a sostituire la precedente nota dello stesso Ministero avente data 19 marzo 2020.


Alla luce di tali approfondimenti, si riepilogano di seguito i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida, al fine di un’univoca interpretazione.

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;

b) carte di qualificazioni del conducente CQC (per la guida di autocarri ed autobus) e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (patentino ADR), aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;

c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020;

e) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65esimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione;

f) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60esimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione;

g) i certificati medici rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;

h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale (CQC) ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;

i) sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.



Photo by Marco Calignano on Unsplash

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