Confindustria Vicenza

Coronavirus: convertito il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

Novità in materia di lavoro

VI30950 | Lavoro e Previdenza

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile 2020 (Suppl. Ordinario n. 16) la Legge del 24 aprile 2020 n. 27  che ha convertito il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18.

Limitatamente alle norme in materia di lavoro, riportiamo, di seguito, le novità introdotte dalla suddetta legge di conversione.

 

Norme speciali in materia di Cassa integrazione ordinaria e di Assegno ordinario (art. 19).

In materia di ammortizzatori sociali sono state introdotte le seguenti novità:

  • I datori di lavoro che presentano domanda di Cigo Covid-19 e di assegno ordinario Covid-19 sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del D.Lgs. n.148/2015. Non è quindi più prevista, per la Cigo per Covid o per il FIS per Covid, alcuna procedura di informazione e consultazione sindacale.
  • E' stata, inoltre,  introdotta  la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi di Cigo Covid-19 o di assegno ordinario Covid-19 per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni dell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (art. 19 bis)

  • Una importante novità è stata introdotta con l'art.19 bis, il quale, in deroga alle norme vigenti, consente alle imprese nelle quali sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione Covid-19, o comunque riconducibile a tale evento, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato o di somministrazione a termine, anche in deroga all'intervallo di tempo. Si ricorda che rinnovi e proroghe dovranno avvenire comunque nel rispetto dei limiti di legge (24 mesi e necessità di apposizione causale al superamento dei 12 mesi).

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)

  • La legge di conversione ha modificato l'art 22 stabilendo  che l’accordo di consultazione sindacale previsto per la CIGD, non è richiesto né per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (tra questi, naturalmente, rientrano anche quelli c.d. multilocalizzati, vale a dire con unità produttive e/o operative, site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, limitatamente alle ipotesi di chiusura attività).

Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 46)

  • La legge di conversione ha, infine, confermato il sostanziale “blocco” dei licenziamenti “economici” ma ha introdotto una deroga nel caso dei c.d. “cambi appalto”, ossia quei casi in cui il lavoratore viene licenziato dall’impresa cedente, perchè ha perso l’appalto, ma lo stesso viene immediatamente riassunto dall’impresa subentrante in virtù delle c.d. “clausole sociali” (contenute sia in norme di legge, che di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto).

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