Confindustria Vicenza

Coronavirus, Cura Italia: bonus 100 euro ai dipendenti, compensazione nel Mod. F24

Istituito il codice tributo per la compensazione del premio per i lavoratori presenti in sede nel mese di marzo

VI30762 | Fisco

L’art. 63 del D.L. n.18/2020 ha previsto l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000 nell'anno precedente, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro durante il mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF ed è attribuito in via automatica dal sostituto d’imposta, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto di lavoro).

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione “orizzontale” con altri tributi e contributi, utilizzando il Modello F24.

Per consentire la compensazione, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1699”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Il codice tributo “1699” va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. 

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” vanno indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”. 

L’Agenzia ricorda che, in base all'articolo 3 del D.L. n.124/2019, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate “F24 web” e “F24online”, direttamente dal contribuente o attraverso un intermediario abilitato. Non è prevista la presentazione preventiva della dichiarazione da cui emerge il relativo credito (cfr nostra notizia n.VI30222 del 13 gennaio 2020). 

Per la piena operatività dell’agevolazione, tuttavia, sono necessarie istruzioni di dettaglio da parte dell’Agenzia, che dovrà risolvere diverse questioni interpretative, opportunamente segnalate da Confindustria; i dubbi riguardano, ad esempio, il calcolo dei giorni di effettiva presenza in ipotesi di ferie, malattia, congedo, orario part-time, o l’esclusione, nel computo del reddito complessivo di lavoro dipendente nel 2019, dei redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (premi di risultato).

Sarà nostra cura comunicare eventuali chiarimenti resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Notizia n.VI30604 del 18 marzo 2020

Notizia n.VI30222 del 13 gennaio 2020
 

Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

Loading...