Confindustria Vicenza

Coronavirus, Cura Italia: credito d’imposta sul canone di locazione di marzo

Istituito il codice tributo per la compensazione in F24 per le attività sospese.

VI30746 | Fisco

Per i soggetti esercenti attività d’impresa che utilizzano in locazione immobili censiti nella categoria catastale C1 (“botteghe e negozi”), l’art. 65 del D.L. n° 18/2020 (“Cura Italia”) riconosce un credito d’imposta pari al 60% dell’importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Più specificatamente, l’agevolazione interessa le imprese che svolgono attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e attività inerenti ai servizi alla persona (ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti, ect.) che, a decorrere dallo scorso 12 marzo, sono state sospese per effetto del DPCM 11 marzo 2020. La sospensione, inizialmente prevista fino al 25 marzo, è stata in un secondo momento prorogata fino al 3 aprile (DPCM 22 marzo 2020).

Risultano, invece, escluse dall’agevolazione le attività essenziali di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (ad esempio, farmacie, supermercati, dettaglianti di frutta e verdura, edicole, ect.), in quanto non hanno subito, in tutto o in parte, le chiusure e restrizioni necessarie per contenere il rischio di contagio da COVID-19.

Il bonus spetta ai soggetti che utilizzano gli immobili rientranti nella categoria C1 (“botteghe e negozi”) in forza di un contratto di locazione; pertanto, non sono agevolabili i contratti che, oltre alla disponibilità dell’immobile, concedono anche altri beni e/o servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda comprendenti immobili appartenenti alla categoria C1 (risposta contenuta nelle FAQ pubblicate dal MEF sul proprio sito web in merito alle misure varate dal decreto “Cura Italia”).

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel), già a partire dal 25 marzo 2020.

A tal fine, con la risoluzione n° 13/E dello scorso 20 marzo, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 6914, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18”, da indicare nella sezione “Erario”; il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (cioè il 2020).

In base ad una rigorosa interpretazione letterale, il bonus sembrerebbe competere a prescindere dal pagamento, dal momento che la norma fa esplicito riferimento al “canone di locazione relativo al mese di marzo”. Tuttavia, è consigliabile attendere un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle entrate, posto che la relazione tecnica al decreto afferma che il credito d’imposta spetta nella misura del 60% “delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C1, per i quali in tale mese risulta sospesa l’attività”, secondo una logica che parrebbe, invece, subordinare la sua fruizione all’effettivo pagamento della mensilità di marzo.

Infine, ancorché la norma sia indubbiamente collegata alla sospensione delle attività elencate nel DPCM 11 marzo, è bene ricordare che il successivo DPCM 22 marzo 2020 (modificato dal DM 25 marzo) ha sospeso, dal 23 marzo fino al 3 aprile, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute strategiche per l’economia nazionale.

In considerazione dell’ampliamento delle attività sospese, Confindustria Vicenza si sta adoperando per ottenere – in fase di conversione in legge del decreto “Cura Italia” – l’estensione del beneficio anche ai soggetti sottoposti al provvedimento di sospensione di cui al DPCM 22 marzo 2020, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile, in modo che non resti circoscritto alle sole attività svolte negli immobili di categoria C1 e sospese per effetto del DPCM 11 marzo.



Photo by Artem Gavrysh on Unsplash

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