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Coronavirus, Cura Italia: il decreto è diventato legge

La legge di conversione ha introdotto alcune novità nelle disposizioni fiscali

VI30958 | Fisco

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) è stato convertito in legge dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, in vigore dal 30 aprile.

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto, le norme fiscali hanno subito alcune modifiche, in parte finalizzate al riordino e alla razionalizzazione delle disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati dal Governo a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, sono state trasfuse nel decreto in commento le norme ancora attuali contenute nel D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, che la L. n. 27 ha contestualmente abrogato, con salvezza dei relativi effetti.

Segnaliamo le principali novità apportate al “Decreto Cura Italia” dalla legge di conversione.

Articolo 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

L’articolo viene interamente sostituito, recependo al suo interno le previsioni dell’art. 8 del soppresso D.L. n. 9, che aveva disposto l’iniziale sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali per il periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 a favore delle sole imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato; la sospensione è stata poi estesa dall'art. 61 del Decreto “Cura Italia” agli altri soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.  La legge di conversione ha riformulato in modo più organico la sospensione destinata ai soggetti più danneggiati dall'epidemia, tra i quali vengono inclusi anche gli “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”.

Articolo 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Tra i soggetti che usufruiscono della sospensione dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, vengono inclusi - in sanatoria di eventuali ritardi - gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Brescia, in precedenza non annoverata dal comma 3 dell’articolo tra le Province maggiormente colpite dall'epidemia. 

Articolo 65  – Credito di imposta per botteghe e negozi

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo precisa che il credito d’imposta relativo al canone di locazione di marzo 2020 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, né rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Articolo 66  – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Le disposizioni di favore per le erogazioni liberali finalizzate a fronteggiare la situazione causata da COVID-19 vengono estese anche alle erogazioni effettuate agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Articolo 67  – Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Con la modifica apportata al comma 4 dell’articolo, si elimina la proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività di riscossione e accertamento in scadenza nel 2020, proroga che aveva suscitato non poche critiche per la sua  sproporzione rispetto al periodo di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici, stabilito dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (comma 1 dello stesso art. 67). I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici risultano ora sospesi per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali concessi a favore dei contribuenti.

Articolo 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

E’ stato aggiunto il nuovo comma 2-bis, che riproduce parzialmente l’art. 2 dell’abrogato D.L. n. 9. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni inclusi per primi nella c.d. “zona rossa” (allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020), le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 68 decorrono anticipatamente dalla stessa data.

Articolo 71 – Menzione per la rinuncia alle sospensioni

Il “Decreto Cura Italia” già prevedeva  forme di menzione – da stabilire con decreto ministeriale - per i contribuenti che, scegliendo di non avvalersi di una o più delle sospensioni dei versamenti dallo stesso previste , effettuino qualcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. La legge di conversione ha aggiunto che, con il medesimo decreto, verranno definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate rilascerà l’attestazione della menzione, che potrà essere utilizzata dai contribuenti ai fini commerciali e di pubblicità.

Art. 71-bis – Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale

Il nuovo articolo, aggiunto in sede di conversione, modifica e amplia l’art. 16  della L. 19  agosto 2016, n. 166 (c.d. “Legge anti-spechi” o “Legge Gadda”), il quale contiene “disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà”.

L’art. 16, infatti, individua alcune tipologie di beni, per i quali non opera la c.d. “presunzione di cessione” (art. 1 del D.P.R. n. 441/97) , qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera b) della stessa L n. 166  (vale a dire: “gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117”).  Inoltre, i beni in questione non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e quindi produttivi di ricavi, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del T.U.I.R..

In sintesi, la cessione solidaristica dei predetti beni, che si considerano “distrutti”, è un’operazione irrilevante agli effetti dell’IVA – pur potendo l’impresa cedente operare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti -  e,  non essendo produttiva di ricavi, non è soggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 27, il beneficio fiscale viene esteso alle cessioni:
“d-bis)   dei   prodotti   tessili,   dei   prodotti    per  l'abbigliamento e per l'arredamento, dei  giocattoli,  dei  materiali per l'edilizia  e  degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri  dispositivi  per  la  lettura  in formato elettronico, non più  commercializzati  o  non  idonei  alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o  vizi  che non  ne  modificano  l'idoneità all'utilizzo  o  per  altri  motivi similari” (lettera aggiunta al comma 1 dell’art. 16).

L’applicazione del regime di favore è subordinata al rispetto di obblighi comunicativi e dichiarativi a carico dei soggetti della donazione, del cui adempimento è ora possibile incaricare un terzo, ferma restando la responsabilità del donatore e dell’ente donatario (nuovo comma 3-bis dell’art. 16).

Notizia n. VI30604 del 18 marzo 2020

Notizia N. VI30627 del 19 marzo 2020

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