Confindustria Vicenza

Coronavirus, Cura Italia: il commento di Confindustria alle misure fiscali

Il primo approfondimento sulle misure in materia fiscale

VI30627 | Fisco

Confindustria, con la nota del 18 marzo 2020, fornisce una prima analisi delle misure fiscali di interesse per le imprese, recate dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), nella versione definitiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 70 del 17 marzo 2020). 

Il nuovo documento integra le nostre notizie del 16 e del 18 marzo (nn. VI30592, 30610 e VI30616), con le quali abbiamo fornito una prima analisi dei contenuti del provvedimento in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Segnaliamo, in particolare, le tabelle recanti un riepilogo delle sospensioni di alcuni versamenti tributari, distinte per dimensione dell’impresa (ricavi del 2019 maggiori o minori di 2 milioni di euro) o, a prescindere dalla dimensione, per i settori di attività più colpiti (dettagliatamente elencati nelle nostre notizie e nella nota). Con riferimento ai settori di appartenenza, la versione definitiva del decreto ha aggiunto all’elenco anche le imprese di trasporto merci, le scuole per l’infanzia, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi appositi registri.  

La nota in questione, inoltre, commenta le prime misure di sostegno alla liquidità delle imprese, tra le quali segnaliamo la possibilità, introdotta dall’art 55 del Decreto, di convertire in un credito di imposta talune attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset “DTA”), anche non iscritte in bilancio, relative a cessione di crediti deteriorati e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati la disposizione si applica alle imprese che, entro il 31 dicembre 2020, effettuino cessioni a titolo oneroso di crediti finanziari o commerciali deteriorati (ossia, come precisato, dal comma 5, quelli in relazione ai quali il mancato pagamento si protrae oltre 90 giorno dalla data in cui era dovuto). 

Tale intervento, i cui requisiti soggettivi, oggettivi e procedurali sono meglio precisati nella nota, si sostanzia, di fatto, per le imprese, in un anticipo della possibilità di utilizzare importi di cui avrebbero fruito in annualità successive, con l’effetto di ridurre nell’immediato il loro carico fiscale. A fronte di tale anticipazione, l’impresa rinuncia tuttavia alla possibilità di riportare in avanti componenti oggetto di trasformazione.
 

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