VI30592 | Fisco
E’ in corso di approvazione il Decreto-legge che, tra le altre disposizioni, introduce misure fiscali per affrontare l’emergenza generata dal virus Covid-19.
Riportiamo il nostro primo commento alle misure più urgenti contenute nel provvedimento, sulla base del testo diffuso dalla stampa specializzata; ci riserviamo futuri approfondimenti, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo.
Evidenziamo, in primo luogo, le disposizioni che riguardano le generalità dei contribuenti.
Rimessione in termini per i versamenti (art. 59)
Per tutti i contribuenti sono prorogati a venerdì 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020.
Sospensione dei termini di adempimenti fiscali (art. 58, commi 1 e 5)
Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Tra gli adempimenti più importanti in questo periodo, si ricorda la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020, in scadenza il 30 aprile 2020: potrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Resta fermo il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate, già differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.
Sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro (art. 58, commi 2 e 4)
Per i soli soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all'entrata in vigore del decreto (cioè nel 2019, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1° giugno 2020), o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi per i contribuenti appartenenti ad alcuni settori d’attività (art. 57)
L’art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 ha già sospeso dal 2 marzo al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
Il nuovo decreto estende la sospensione a ulteriori categorie di soggetti:
Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato.
La sospensione si allunga di un mese, fino al 31 maggio 2020, per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Sospensione delle ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro (art. 58, comma 6)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Chi si avvale di questa opzione deve rilasciare al sostituto d’imposta una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta, in base alla nuova disposizione; l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto verrà versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno 2020) o a rate, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione versamenti per contribuenti della “zona rossa”(art. 57, comma 3)
Per i soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Comuni della prima “zona rossa”) restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, D.P.C.M. 24 febbraio 2020, ossia:
Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa