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Coronavirus, Cura Italia: indicazioni sui controlli delle apparecchiature contenenti gas serra

Il Ministero dell’Ambiente fornisce chiarimenti sui controlli e le dichiarazioni alla Banca Dati nazionale durante l’emergenza da Covid-19

VI30796 | Legislazione Tecnica

Con circolare del 6 aprile 2020 il Ministero dell’Ambiente ha fornito alcune interpretazioni sugli effetti dell’articolo 103 (inerente la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) del D.L. n.18/2020 (noto come "Cura Italia") in relazione ad alcuni adempimenti riguardanti le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. 

In particolare viene chiarito che:

Obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra 

La sospensione dei termini prevista dall’articolo 103 del DL n.18/2020 non può essere applicata alle scadenze per i controlli di assenza perdite nelle apparecchiature contenenti gas serra, obbligatori ai sensi dell’art. 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014 (notizia VI29160). In caso di scadenza dei termini per tali controlli nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di un loro svolgimento (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e s.m.i) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID-19.
 

Sospensione termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra 

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (ai sensi dell'art. 16, c.8 del DPR n. 146/2018 – notizia VI29740) il Ministero precisa che la decorrenza di tali termini si intende sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 aprile 2020. 

Il documento precisa infine che, nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, gli effetti della circolare dovranno intendersi automaticamente riferiti a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.
 

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