Confindustria Vicenza

Coronavirus, Cura Italia: ritardi e inadempimenti contrattuali

Una disposizione del decreto se ne occupa per le obbligazioni disciplinate dal diritto italiano

VI30637 | Diritto d'impresa

L’art. 91, comma 1, del D.L. 18/2020, aggiunge nell’articolo 3 del DL 6/2020, convertito con Legge 13/2020, il nuovo comma 6-bis, in base al quale “il rispetto delle misure di contenimento ivi previste è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

La norma oggetto d’integrazione si occupa dell’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 previste dagli artt. 1 e 2 dello stesso D.L. 6/2020 e successivamente dettagliate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri succedutisi a partire dal 23 febbraio e, da ultimo, nel DPCM 11 marzo 2020 (https://www.confindustria.vicenza.it/notizie-ed-eventi/notizie/coronavirus-dcpm-marz-ulteriorimisuremateriacontenimento-gestione-emergenza-VI30556).

Il nuovo comma 6-bis dell’art. 3 del DPCM 11 marzo 2020 richiama gli artt. 1218 e 1123 del codice civile, stabilendo che l’inadempimento delle obbligazioni debba essere sempre valutato alla luce di tali disposizioni codicistiche, al fine di verificare se la responsabilità del debitore inadempiente debba essere esclusa in quanto l’inadempimento o il ritardo derivano causalmente dal doveroso  rispetto delle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica disposte dai provvedimenti governativi.

La nuova disposizione stabilisce, altresì, che la possibile causa di esclusione della responsabilità del debitore opera anche in ordine all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse al ritardato o all’omesso adempimento dell’obbligazione.

Le disposizioni codicistiche richiamate dalla norma in esame riguardano l’inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.) ed il risarcimento del danno che ne consegue (art. 1223 c.c.).

Va, peraltro, evidenziato, che nei contratti a prestazioni corrispettive, o sinallagmatici (quali, ad esempio, la compravendita, la locazione, l’appalto, il trasporto, l’assicurazione), sia nella fase genetica del rapporto contrattuale, sia nel suo successivo svolgimento, ciascuna delle parti riveste contemporaneamente il ruolo di creditore di una prestazione e di debitore di una contro-prestazione.

Tale situazione determina che, qualora il ritardo o l’inadempimento di una prestazione, in quanto causalmente riconducibile al rispetto delle misure anti-COVID-19, possa portare ad escluderne l’imputabilità al relativo debitore (ex artt. 1218 e 1223 c.c.), potrebbe altresì legittimare il creditore, nella veste di debitore della contro-prestazione, ad opporre l’eccezione d’inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c..

Sempre in tema di contratti, vanno inoltre tenute presenti le disposizioni riguardanti la risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.), la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art.t. 1463-1466 c.c., con particolare attenzione alla fattispecie dell’impossibilità parziale di cui all’art. 1464) e la risoluzione per eccessiva onerosità (artt. 1467 – 1469 c.c.).



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