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Coronavirus, Cura Italia: incentivate le liberalità contro l'epidemia

Previste agevolazioni fiscali per donazioni in denaro e natura finalizzate a sostenere misure contro l'epidemia da COVID-19

VI30616 | Fisco

L’art. 66 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto “Cura Italia” (Notizia n. VI30604 del 18 marzo 2020), mira a promuovere le erogazioni liberali in denaro e in natura in favore dello Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Per tali erogazioni effettuate dalle persone fisiche (e dagli enti non commerciali) nell'anno 2020, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, con un limite massimo di euro 30.000.


Per i soggetti titolari di reddito d’impresa viene estesa a tali erogazioni liberali l’efficacia delle disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le liberalità in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti.


Di conseguenza, le erogazioni in denaro o in natura effettuate dalle aziende nell’anno 2020 per l’emergenza da Covid-19 sono deducibili dal reddito d'impresa. Inoltre, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e i loro trasferimenti non sono soggetti all’imposta sulle donazioni.


Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.


La norma in commento richiama le disposizioni (artt. 3 e 4) dettate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni che costituiscono le erogazioni liberali in natura. Il Decreto richiamato prevede che la detrazione o la deduzione venga quantificata in base al “valore normale” del bene donato, stabilito dall’art. 9 del TUIR e, nel caso si tratti di un bene strumentale, con rifermento al residuo valore fiscale al momento del trasferimento. Se invece, la donazione riguarda un bene prodotto o scambiato da parte dell’impresa (“beni merce” di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR), rileva il minor valore tra quello “normale” del bene e quello fiscalmente attribuito alle rimanenze (art. 92 TUIR).


Per beni diversi da quelli strumentali o da quelli oggetto di produzione e scambio, e nel caso in cui il valore della cessione sia superiore a euro 30.000, oppure se non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà presentare una perizia giurata, datata non anteriormente a 90 giorni dal trasferimento del bene, nella quale sia attestato il valore dei beni donati.


Infine, sempre per il richiamo al citato Decreto contenuto nella norma in commento, l’erogazione liberale in natura deve risultare da un atto scritto contenente la dichiarazione del donatore, nel quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del destinatario nella quale sia dichiarato il suo impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, nell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il donatore dovrà, altresì, consegnare al destinatario, quando prevista, copia della perizia giurata di stima sul valore dei beni donati.


 



Photo by edar on Pixabay

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