Confindustria Vicenza

Coronavirus, DL 8 aprile: tutti gli interventi per la liquidità delle imprese

Fondo Centrale di Garanzia e SACE garantiscono i nuovi finanziamenti a sostegno della liquidità di tutte le imprese

VI30818 | Credito e finanza

Il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, agli articoli 1 e 13, mette a disposizione delle imprese di tutte le dimensioni, fino al 31 dicembre 2020, nuovi strumenti di garanzia pubblica a supporto della liquidità.

Il Fondo Centrale di Garanzia - FCG per le le PMI e le mid-cap e la SACE per le grandi imprese offrono agli intermediari finanziari un notevole intervento sotto forma di garanzia pubblica, così da poter attivare con facilità nuovi finanziamenti a sostegno della liquidità delle imprese.

Per semplicità riassumiamo i principali interventi in base alle diverse categorie di dimensione delle imprese:

1 - Professionisti e PMI

- finanziamento di importo non superiore al 25% dei ricavi (massimo 25.000 euro) con garanzia gratuita del FCG al 100%

- durata 6 anni con un preammortamento massimo di 2 anni 

- concesso in via automatica con istruttoria solo formale

- costi di istruttoria e tassi ridotti

2 - PMI con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro

- finanziamento di importo non superiore al 25% dei ricavi con garanzia gratuita del FCG al 90%. Il rimanente 10% può essere garantito da un Confidi.

- durata 6 anni con un preammortamento massimo di 2 anni 

- concesso con istruttoria che valuta solo i dati economico-finanziari

- costi di istruttoria e tassi non predeterminati

3 -  PMI e Mid-cap (imprese con meno di 500 dipendenti)

- finanziamento di importo non superiore al massimo tra: il 25% del fatturato, il doppio del costo del lavoro ed il fabbisogno per costi di capitale di esercizio ed investimenti nei 12 (mid-cap) o 18 mesi (PMI) futuri, con garanzia gratuita del FCG al 90%. L'importo massimo garantibile è di 5 milioni di euro.

- durata 6 anni con un preammortamento massimo di 2 anni 

- concesso con istruttoria che valuta solo i dati economico-finanziari

- costi di istruttoria e tassi non predeterminati

4 - Grandi aziende con meno di 5.000 dipendenti e fino a 1,5 miliardi di euro di fatturato

- finanziamento di importo pari al maggiore tra il 25% del fatturato ed il doppio dei costi del personale con garanzia di SACE al 90% (la garanzia non è gratuita)

- durata 6 anni con un preammortamento massimo di 2 anni 

- concesso dopo istruttoria

- costi di istruttoria e tassi non predeterminati

- vincoli: divieto di distribuzione dividendi o riacquisto azioni proprie per il 2020 (per l'impresa garantita e le altre italiane appartenenti allo stesso gruppo), gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, il soggetto finanziatore deve dimostrare che si tratta di nuova finanza, il finanziamento è destinato a coprire costi, investimenti e capitale circolante di unità produttive localizzate in Italia

5 - Grandi aziende con più di 5.000 dipendenti o fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro

- finanziamento di importo pari al maggiore tra il 25% del fatturato ed il doppio dei costi del personale con garanzia di SACE al 80% (la garanzia non è gratuita)

- durata 6 anni con un preammortamento massimo di 2 anni 

- concesso dopo istruttoria e decreto ministeriale

- costi di istruttoria e tassi non predeterminati

- vincoli: divieto di distribuzione dividendi o riacquisto azioni proprie per il 2020 (per l'impresa garantita e le altre italiane appartenenti allo stesso gruppo), gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, il soggetto finanziatore deve dimostrare che si tratta di nuova finanza, il finanziamento è destinato a coprire costi, investimenti e capitale circolante di unità produttive localizzate in Italia

6 - Grandi aziende con più di 5 miliardi di euro di fatturato

- finanziamento di importo pari al maggiore tra il 25% del fatturato ed il doppio dei costi del personale con garanzia di SACE al 70% (la garanzia non è gratuita)

- durata 6 anni con un preammortamento massimo di 2 anni 

- concesso dopo istruttoria e decreto ministeriale

- costi di istruttoria e tassi non predeterminati

- vincoli: divieto di distribuzione dividendi o riacquisto azioni proprie per il 2020 (per l'impresa garantita e le altre italiane appartenenti allo stesso gruppo), gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, il soggetto finanziatore deve dimostrare che si tratta di nuova finanza, il finanziamento è destinato a coprire costi, investimenti e capitale circolante di unità produttive localizzate in Italia

 

Per quanto riguarda la garanzia SACE l’impresa beneficiaria:
- alla data del 31 dicembre 2019 non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29 febbraio 2020 non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

Per quanto riguarda la garanzia FCG, essa è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre
2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

 

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