Confindustria Vicenza

Coronavirus: DPCM 8 marzo 2020, misure per il contenimento del contagio - aggiornamento 10 marzo

Le attività di impresa, e quindi le attività produttive, lavorative e le attività di trasporto e circolazione delle merci, continuano senza blocchi.

VI30514 | Comunicazioni associative

--- AGGIORNAMENTO: PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI ---

Il Consiglio dei Ministri ha emanato un un nuovo decreto (il testo completo: DPCM 9 marzo 2020), in vigore dal 10 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure già introdotte con il DPCM dell’8 marzo scorso.


Il Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo decreto, in vigore dall’8 marzo 2020, che allarga le aree sottoposte a particolari restrizioni (nel Veneto le province di Padova, Treviso e Venezia), e detta nuove misure.

Il nuovo DPCM (che sostituisce i precedenti decreti del 1° e 4° marzo) ha allargato le originarie aree sottoposte a particolari restrizioni che, ora, comprendono tutta la Lombardia e le province di:

  • Modena
  • Parma
  • Piacenza
  • Reggio nell’Emilia
  • Pesaro e Urbino
  • Alessandria
  • Asti
  • Novara
  • Verbano-Cusio-Ossola
  • Vercelli
  • Padova
  • Treviso
  • Venezia


​Per tali aree ha dettato specifiche disposizioni di contenimento (articolo 1); mentre per tutto il territorio nazionale valgono le disposizioni elencate agli articoli 2 e 3.
Il testo integrale del DPCM è riportato in allegato.

Per quanto concerne le attività produttive, si evidenzia che nelle aree sottoposte a particolari restrizioni (che comprendono anche le province di Padova, Treviso e Venezia) sono vietati tutti gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dalle stesse (oltre che all’interno dei medesimi territori); tuttavia sono salvi “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative(art. 1 , lettera a).

Confindustria nazionale precisa che da diverse fonti ufficiali (Ministero degli Interni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico) tale inciso va inteso nel senso che tutte le attività di impresa, e quindi le attività produttive, lavorative e le attività di trasporto e circolazione delle merci, continuano senza blocchi.

A breve dovrebbero essere forniti chiarimenti interpretativi, nonché linee guida ai Prefetti da parte del Ministero dell'Interno. Sarà nostra cura comunicarvi tempestivamente tali note esplicative.

Va, peraltro, evidenziata la “ratio” delle disposizioni dirette ad impedire i contagi, che è quella di evitare situazioni di aggregazione (anche limitando gli spostamenti, art. 3 lettera c), e privilegiando, quindi, soluzioni e modalità idonee, quali il lavoro agile (art. 2 lettera r) e avvalendosi di congedi ordinari e ferie per il personale (soprattutto del personale proveniente dalle “zone rosse”, art. 1 lettera e) e 2 lettera s).

 

--- AGGIORNAMENTO: FAC SIMILE DICHIARAZIONE DATORE DI LAVORO PER DIPENDENTI ---

In allegato è possibile anche trovare un fac simile di testo utilizzabile dal datore di lavoro che dichiara la necessità che il dipendente, per esigenze lavorative, debba spostarsi dalle o verso le zone di restrizione.

 

--- AGGIORNAMENTO DAL MINISTERO DEGLI ESTERI ---

Dalla Farnesina, si precisa quanto segue:

TRASFRONTALIERI

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

 

--- AGGIORNAMENTO DALLA PROTEZIONE CIVILE ---

In allegato anche l'ordinanza con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile dispone dei chiarimenti interpretativi in merito al DPCM dell'8 marzo.

In particolare, all'articolo 1 comma 1 indica che: le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto.

È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.

 

--- DIRETTIVA AI PREFETTI DAL MINISTERO DELL’INTERNO ---

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha diramato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

Tra le altre, si segnala:

2. a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)
 

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