Confindustria Vicenza

Coronavirus, FAQ del Governo: spostamenti, filiere, controllo aziende chiuse - agg. 18 aprile

Aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 e della modifica dell'allegato 1 dettata dal DM 25 marzo.

VI30729 | Comunicazioni associative

Il Governo ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti, in gergo FAQ, che vanno a chiarire alcuni aspetti in merito al DPCM 22 marzo, compreso l'aggiornamento dei codici ATECO non sospesi introdotti dal DM 25 marzo.

Nel sito del Governo è disponibile l'elenco con tutte le interpretazioni aggiornate al 18 aprile (rispetto alla prima pubblicazione del 29 marzo e aggiornamento 1 aprile).
 

Si segnalano, tra le altre:

 

 

  • È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?
    Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
     
  • È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?
    È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.
     
  • È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta.
    Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta.
     
  • Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?
    Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.
     
  • Un'impresa che svolge un'attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?
    Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM del 22 marzo 2020, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani che stranieri
     
  • Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
    Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
     
  • Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
    Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
     
  • L’attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire (elencate nell’allegato del dpcm del 22 marzo 2020). Tuttavia, abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?
    Il dpcm 22 marzo prevede (all’art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa.
    Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.
    Conseguentemente:

    - le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
    le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.

  • La lettera h) del DPCM 22 marzo 2020, che consente la prosecuzione delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività?
    Sì ma è necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto, che può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera.
     
  • La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?
    Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell'allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera.
     
  • È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?
    Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.
    Conseguentemente:
    - le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
    - le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.


Le tematiche oggetto delle FAQ sono:

  • Zone interessate dal decreto
  • Spostamenti
  • Disabilità
  • Trasporti
  • Lavoro
  • Uffici pubblici
  • Pubblici esercizi e attività commerciali
  • Attività produttive, professionali e servizi
  • Cantieri
  • Agricoltura, allevamento e pesca
  • Scuola
  • Università
  • Servizi Sociali
  • Cerimonie, eventi e attività ricreative
  • Riunioni
  • Turismo
  • Violazioni e sanzioni

 



    Photo by Damian Zaleski on Unsplash

      Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

      L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

      Loading...