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Coronavirus, Fase 2: aggiornate le disposizioni regionali per la tutela della salute in azienda

Aggiornate le indicazioni regionali per i datori di lavoro a fronte dei nuovi protocolli anti contagio per la gestione della “Fase 2”

VI30960 | Tutela della salute negli ambienti di lavoro

Gli Uffici della Direzione Prevenzione della Regione Veneto, prendendo atto dei contenuti del protocollo nazionale di prevenzione dal contagio nelle attività produttive del 24 aprile, recepito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, ha prodotto una nuova versione delle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”.

La struttura del documento è stata radicalmente rivista dal punto di vista dell’impaginazione e dell’organizzazione dei contenuti rispetto alle precedenti versione. 

Le indicazioni operative, in larga misura sovrapponibili a quelle già fornite, sono state riorganizzate in 10 punti e aggiornate alla luce delle nuove previsioni di livello nazionale e integrate con le osservazioni formulate dalle parti sociali a livello regionale, qualora non incompatibili con le misure adottate a livello nazionale.

In particolare la circolare prevede

  • La possibilità del datore di lavoro di individuare un referente unico (“COVID Manager”) in azienda quale coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. 
  • L'opportunità di definire un piano di intervento, predisposto dal Datore di Lavoro in collaborazione con RSPP, Medico Competente, sentiti RLS/RLST se eletti/nominati, che descriva le misure di prevenzione dal contagio messe in atto. Il piano, basato sia sul profilo del lavoratore, sia sul contesto di esposizione, può coincidere con le procedure o istruzioni già adottate (opportunamente integrate con un piano di interventi), così come può costituire un addendum al DVR aziendale.

Per quanto riguarda le misure da mettere in atto in azienda vengono fornite le seguenti indicazioni operative

1) Pulizia, "decontaminazione" e areazione degli ambienti: viene prevista: 

  • una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown
  • una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell’attività

Esclusivamente  per gli ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19 è prevista una “decontaminazione”.
La pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche. 
La "decontaminazione" consiste in una detersione più approfondita, dopo l’ordinaria pulizia, e prevede l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Deve essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli ambienti, fatte salve eventuali situazioni di incompatibilità con specifici processi di lavoro. 
Per uffici e luoghi pubblici gli impianti di ventilazione meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo nell’aria.

2) Informazione: viene ribadito l’obbligo di fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi (in particolare corretto utilizzo dei DPI). 
In presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere facilmente comprensibili

3) Limitazione delle occasioni di contatto: vengono riprese le indicazioni del protocollo nazionale in merito all’organizzazione del lavoro fornendo alcune indicazioni pratiche in merito a:

  • Incontri e riunioni che se “in presenza” dovranno garantire comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 mq/persona; 
  • Trasporti organizzati dall’azienda per i quali si riprende la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, prevedendo in ogni caso che la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato.

Per quanto concerne l'organizzazione della formazione sono riprese le indicazioni già fornite in precedenza in merito alla sospensione della formazione in presenza prevedendo comunque la possibilità di corsi a distanza (anche in videoconferenza) esclusi i moduli che prevedono addestramento pratico (es. parte pratica corsi di primo soccorso). 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante, dovuto all’emergenza non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

4) Rilevazione temperatura corporea: si ribadisce come tale operazione pur non essendo obbligatoria, risulta essere una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.  E’ possibile in alternativa alla misura diretta della temperatura corporea che la stessa possa essere verificata anche attraverso acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai medesimi soggetti.

5) Distanziamento tra le persone: viene ribadito come la principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 è il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza “droplet”) nelle postazioni di lavoro, prevedendo inoltre che sia garantito comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 mq/persona.

6) Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie: si ribadisce che i detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

7) Dispositivi di protezione individuale: viene precisato come tutti i lavoratori dovranno indossare idonei mezzi per la protezione delle vie respiratorie:

  • in presenza di pubblico, 
  • in caso di impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica,
  • in caso di condivisione di mezzi di trasporto.

Ai sensi del protocollo nazionale inoltre l’uso di mascherine chirurgiche è previsto negli spazi comuni delle aziende (quali ad esempio mensa, spogliatoi, aree relax ecc.)

8) Uso razionale e giustificato dei test di screening: non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori legato all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. 
E’ in corso un progetto pilota sperimentale di livello regionale finalizzato a caratterizzare la circolazione virale nella popolazione lavorativa e ad acquisire informazioni sulla validità dei diversi test diagnostici disponibili. 

9) Gestione di casi positivi: si chiarisce come casi di possibile/probabile infezione (test sierologici suggestivi di infezione in atto) andranno gestiti dal Medico Competente e segnalati al Servizio Sanitario Regionale solo a seguito di eventuale positività al tampone naso-faringeo di conferma. 
In caso di riscontro di casi positivi tra lavoratori di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o ai servizi di vigilanza), appaltatore e committente dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

10) Ruolo del Medico Competente: si ribadisce la competenza esclusiva del Servizio Sanitario Regionale in merito alla gestione dei casi positivi gravi o meno e all’isolamento domiciliare dei contatti stretti.
Pur ritenendo che visite mediche, senza alcun effetto pregiudizievole per la salute dei lavoratori, possano essere differiti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale, si prende atto che i provvedimenti di livello nazionale confermano la necessità di non sospendere la sorveglianza sanitaria periodica (che deve avvenire garantendo al medico condizioni per poter operare in sicurezza).
Per le visite si indica l’imprescindibilità oggi del contatto diretto tra Medico Competente e lavoratore.
Vengono quindi fornite delle indicazioni operative per l’individuazione e gestione di casi di condizioni di fragilità in sinergia con il Medico di Medicina Generale al fine di individuare la forma di tutela più appropriata per ciascun lavoratore.
 



Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

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