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Coronavirus: Fase 2. Proroga validità titoli di guida per emergenza sanitaria

Precisati i termini di scadenza dei titoli abilitativi alla guida nella fase di emergenza sanitaria

VI30969 | Trasporti e Circolazione

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il Ministero dei Trasporti, con propria circolare del 30 aprile 2020, ha aggiornato i termini amministrativi delle scadenze di alcuni documenti e titoli abilitativi alla guida, per effetto della conversione nella legge n. 27/20 del DL n. 18/20.

Con la citata legge n. 27 del 24 aprile 2020, l’art.103 del DL n. 18/20 è stato riformulato e stabilisce ora che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Alla luce di tali disposizioni, il MIT ha aggiornato la precedente circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020, che viene integralmente sostituita dalla circolare del 30 aprile 2020.

Si riportano di seguito i punti di interesse per il settore dei trasporti:
- patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- carte di qualificazione del conducente-cqc, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020: conservano la validità per i 90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020: conservano la validità per i 90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- esami di revisione della patente di guida o della qualificazione-cqc nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020: sono sospesi i termini per sottoporsi a detti esami;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
 



Photo by Ed 259 on Unsplash

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