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Coronavirus, Cura Italia: gli interventi a supporto della liquidità e del credito

Dalla moratoria sui mutui e leasing alle garanzie pubbliche ai finanziamenti agevolati: le misure di sostegno previste nel Decreto Legge n. 18/2020

VI30635 | Credito e finanza

Il decreto-legge n. 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) introduce, tra gli altri interventi, alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese.

In tale ambito, gli articoli 49, 56 e 57 prevedono le seguenti misure (quelle da 1 a 11 sono rivolte alle sole PMI):

  1. moratoria: sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing; è facoltà dell'impresa richiedere la sospensione della sola quota capitale;
  2. la proroga al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza antecedente (es. finimport, finanziamenti bullet);
  3. la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, sia per la parte utilizzata sia per quella accordata e non ancora utilizzata (es. linee di cassa, anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  4. Fondo Centrale di Garanzia: per 9 mesi garanzia gratuita e innalzamento della copertura della garanzia all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro;
     
  5. Fondo Centrale di Garanzia: la garanzia è concessa fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per impresa;
     
  6. Fondo Centrale di Garanzia: la probabilità di inadempimento delle imprese verrà valutata solo sulla base del modulo economico-finanziario, senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi dell’impresa;
     
  7. Fondo Centrale di Garanzia: sono ammissibili alla garanzia finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo;
     
  8. Fondo Centrale di Garanzia: la possibilità di cumulo senza limiti con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro dei i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari;
     
  9. Fondo Centrale di Garanzia: è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti);
     
  10. Fondo Centrale di Garanzia: In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente;
     
  11. sospensione di tutti i finanziamenti agevolati (tra gli altri anche i finanziamenti Nuova Sabatini) o erogati con provvista di soggetti terzi. Nel caso dei finanziamenti agevolati il soggetto finanziatore deve comunicare la sospensione all’ente erogante l’agevolazione. Quest’ultimo ha la facoltà di provvedere entro 15 giorni a fornire eventuali integrazioni alle modalità operative dell’agevolazione. Si dovranno verificare, nei prossimi giorni, i profili applicativi di questa disposizione;
     
  12. con decreti del MEF e MISE verranno attivati, per tutte le imprese, nuovi finanziamenti agevolati con garanzia pubblica fino al 90%;
     
  13. Cassa Depositi e Prestiti: si prevede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP in favore di banche e intermediari finanziari che eroghino finanziamenti alle imprese, anche grandi, che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza. che non possono accedere alla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI e operanti in specifici settori individuati da un successivo decreto MEF-MISE che attuerà la misura;

Per le misure da 1 a 3 è necessario che l'impresa richiedente presenti una autocertificazione (ex DPR 445/2000) in cui dichiari di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19".

Inoltre, possono beneficiare delle stesse tre misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

 

 

 

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