VI30740 | Commercio estero
Il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID 19, con l'Ordinanza n. 6 del 28 marzo u.s., ha previsto l'attuazione di procedure finalizzate ad un celere sdoganamento per le importazioni del materiale DPI e di qualsiasi altro bene mobile occorrente per fronteggiare l'emergenza (compresi strumenti e dispositivi di ventilazione).
In particolare, l'Ordinanza prevede lo svincolo diretto con l'esenzione da diritti doganali ed IVA per le importazioni del materiale DPI destinato ai seguenti soggetti:
L'Agenzia delle Dogane, in veste di soggetto attuatore dell'Ordinanza, al fine attivare lo sdoganamento diretto o celere dei dispositivi DPI e degli altri beni mobili ha predisposto le seguenti procedure:
a) lo svincolo diretto per DPI e altri beni mobili destinati ai sopra elencati soggetti, su presentazione di apposita autocertificazione (Modello SD);
b) lo svincolo celere di beni mobili non DPI utili al contrasto della diffusione del virus, destinati a qualsiasi soggetto che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà per le finalità descritte, su presentazione di apposita autocertificazione (Modello SC).
I DPI destinati a soggetti diversi da quelli previsti alla lettera a) saranno segnalati dalla dogana al Commissario Straordinario per eventuale requisizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 18/2020. Non sono soggetti a segnalazione per requisizione i beni importati ai sensi delle procedure di cui alla lettera a) e b).
All'atto dell'importazione potrà essere richiesta la sospensione del pagamento dei diritti doganali (dazio ed IVA) al ricorrere delle condizioni stabilite dall'Agenzia delle Dogane con Determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020.
Per fruire del beneficio le merci dovranno essere importate esclusivamente per le seguenti finalità:
I soggetti ammessi all’importazione in sospensione sono enti pubblici o organizzazioni di diritto pubblico, enti con carattere caritativo o filantropico riconosciuti nonché unità di pronto soccorso.
L’applicazione della sospensione di cui si discute è subordinata al preventivo rilascio da parte dell’Ufficio delle Dogane competente di un’autorizzazione; a tal fine, è onere dell’importatore di produrre l’autocertificazione attestante che i beneficiari siano i soggetti sopra elencati, oltre all’impegno a versare i dazi e l’IVA all’importazione dovuti in caso di mancata concessione della franchigia.
Qualora l’importatore sia soggetto diverso dagli enti beneficiari, il rilascio della predetta autorizzazione è subordinato alla verifica del destinatario finale delle merci, nonché al rilascio da parte di quest’ultimo dell’autocertificazione.
La sospensione dal pagamento dei diritti doganali, si applica anche ai beni oggetto di requisizione per destinarli ad enti pubblici.
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