VI30484 | Tutela della salute negli ambienti di lavoro
Le indicazioni operative per i datori di lavoro (e loro collaboratori), riguardano le aziende che hanno sede in Veneto (anche nelle aree ove l'infezione da SARS-COV-2 non si è ancora manifestata) e sono adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive.
Tra le principali indicazioni di carattere generale, si segnalano le seguenti:
a) Valutazione del rischio: il provvedimento precisa che non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) in relazione al rischio da COVID-19 (ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell'azienda).
Viene invece indicato che potrebbe essere utile per esigenze di natura organizzativa / gestionale, redigere un piano di intervento o una procedura per la gestione dei casi di seguito indicati (casi da 1 a 7);
b) Rispetto dei provvedimenti in materia di salute pubblica: in relazione al dovere del Datore di Lavoro di collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti per favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, la circolare precisa che anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia;
c) Misure di contenimento del contagio: per limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, vengono indicate le seguenti misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
d) Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche: il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
Il provvedimento, inoltre, riporta indicazioni sui comportamenti da tenere a seconda del verificarsi dei seguenti casi specifici:
1) il lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro:
2) il Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto (vedi nota 1 in fondo alla pagina) con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
3) Nel caso del Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
Gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali:
4) Nei confronti del lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
5) Nel caso del Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:
6) Nei confronti del Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:
7) il Lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia:
Il provvedimento ricorda infine che le istituzioni preposte alla gestione operativa dell'epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario territorialmente competenti, che per avere informazioni sono attivi il numero nazionale di pubblica utilità (1500), il numero verde regionale (800462340) e i numeri delle singole aziende sanitarie locali e che per le valutazioni è a disposizione il proprio medico di medicina generale o il servizio di continuità assistenziale.
NOTA
1) Per Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali ) si intende:
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