Confindustria Vicenza

Coronavirus: indicazioni operative per contrastarne la diffusione negli ambienti di lavoro

Approvate dalla Regione del Veneto le indicazioni operative per contrastare negli ambienti di lavoro la diffusione del Coronavirus

VI30484 | Tutela della salute negli ambienti di lavoro

Le indicazioni operative per i datori di lavoro (e loro collaboratori), riguardano le aziende che hanno sede in Veneto (anche nelle aree ove l'infezione da SARS-COV-2 non si è ancora manifestata) e sono adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive.

Tra le principali indicazioni di carattere generale, si segnalano le seguenti:

a) Valutazione del rischio: il provvedimento precisa che non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) in relazione al rischio da COVID-19 (ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell'azienda). 

Viene invece indicato che potrebbe essere utile per esigenze di natura organizzativa / gestionale, redigere un piano di intervento o una procedura per la gestione dei casi di seguito indicati (casi da 1 a 7);  

b) Rispetto dei provvedimenti in materia di salute pubblica: in relazione al dovere del Datore di Lavoro di collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti per favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, la circolare precisa che anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia; 

c) Misure di contenimento del contagio: per limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, vengono indicate le seguenti misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia): 

  • favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”); 
  • evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza; 
  • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti); 
  • regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);  

d) Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche: il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali: 

  • evitare contatti stretti (1) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni; 
  • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 
  • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni;

Il provvedimento, inoltre, riporta indicazioni sui comportamenti da tenere a seconda del verificarsi dei seguenti casi specifici:

1) il lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro: 

  • non va adibito ad attività lavorativa; 
  • deve essere essergli fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e 
  • gli si deve dare indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

2) il Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto (vedi nota 1 in fondo alla pagina) con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:  

  • non va adibito ad attività lavorativa; 
  • gli deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e 
  • gli si deve dare indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; 
  • finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori). 

3) Nel caso del Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 

Gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali:

  • devono indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, 
  • far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

4) Nei confronti del lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):  

  • non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti. 

5) Nel caso del Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: 

  • il Servizio di Prevenzione e Protezione deve acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. sito OMS)) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista;
  • prima della partenza il lavoratore va informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione. 

6) Nei confronti del Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: 

  • disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

7) il Lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia: 

  • va riammesso e non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Il provvedimento ricorda infine che le istituzioni preposte alla gestione operativa dell'epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario territorialmente competenti, che per avere informazioni sono attivi il numero nazionale di pubblica utilità (1500), il numero verde regionale (800462340) e i numeri delle singole aziende sanitarie locali e che per le valutazioni è a disposizione il proprio medico di medicina generale o il servizio di continuità assistenziale.

 

NOTA
1) Per Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali ) si intende:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 
     

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