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Coronavirus: INPS - validità del modello A1

Restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori: chiarimenti in merito alla validità delle certificazioni già rilasciate

VI30867 | Lavoro e Previdenza

Le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, imponendo alle imprese l’utilizzo del telelavoro o di altre forme di lavoro agile.

Considerato l’impatto di tali circostanze sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, l’INPS, con messaggio n.1633 del 15 aprile 2020, comunica che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti, condivisi tra le Istituzioni degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo, in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate.


 

Validità dei formulari A1 rilasciati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004

La validità dei formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 anche in assenza della richiesta esplicita di deroga prevista dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 987/2009 (in applicazione dell’art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004), al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.

 

Formulari A1 rilasciati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati

Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente”, assumendo particolare rilievo la valutazione dell’attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell’attività complessivamente svolta.

I formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

 

 

 

 



Photo by Stephen Monroe on Unsplash

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