Confindustria Vicenza

Coronavirus: integrazione salariali e compilazione UniEmens

Pagamento a conguaglio e pagamento diretto, istruzioni operative da parte dell'Inps

VI30943 | Lavoro e Previdenza

L'Inps, con il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, fornisce chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali COVID-19 e le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.

 

Di seguito indichiamo, in sintesi, gli aspetti più importanti

 

  • Contributo addizionale e quota TFR

 

Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e di integrazione salariale in deroga, ovvero di assegno ordinario, per espressa disposizione normativa,si ricorda che non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

 

Inoltre, durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di T.F.R. maturate restano a carico dei datori di lavoro.

 

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono continuare a versare le quote di T.f.r. al predetto Fondo e applicare le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.

 

  • Pagamento a conguaglio

 

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, le aziende devono utilizzare il codice di conguaglio che sarà comunicato dall'Inps tramite il servizio Comunicazione bidirezionale presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

 

Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la C.i.g.o. che per il Fondo di integrazione salariale FIS  che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.Lgs. n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del D.Lgs. n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (L038 Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015; L001 Conguaglio assegno ordinario).

 

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio indicati nel messaggio.

 

  • Pagamento diretto

 

Le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale possono anche richiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario.

Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, disciplinati dall'art. 15 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020, l'erogazione della prestazione avviene, invece, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'Inps.

 

Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello "SR41", finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

 

Il flusso UniEmens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, dovrà essere compilato secondo le modalità indicate nel messaggio dell'INPS, nel quale sono indicati anche i nuovi codici evento che dovranno essere utilizzati.

 

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