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Coronavirus: primo intervento governativo a sostegno dell'economia a seguito emergenza sanitaria

Decreto Legge 2 marzo 2020 n.9: misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

VI30493 | Lavoro e Previdenza

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il D.L. n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglielavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

In particolare, per quanto riguarda la materia di lavoro le novità più importanti sono le seguenti.

E' stata semplificata la procedura di attivazione della CIGO e di accesso all'assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno unità produttive site nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato n.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020  (ossia dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ nonché per i lavoratori domiciliati negli stessi Comuni).  

In particolare, i suddetti datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, domanda di:

1) cassa integrazione guadagni ordinaria: sono dispensati dall'obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 e di osservare il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui all'art. 15 comma 2, D.Lgs. n. 148 del 2015;

2) assegno ordinario: sono dispensati dall'obbligo di redigere l'accordo, ove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente previsti (la domanda di accesso all'assegno ordinario di norma deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.

I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell'emergenza epidemiologica da coronavirus non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

È previsto che l'assegno ordinario venga esteso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti senza tener conto dei limiti aziendali di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 148/2015.

I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

E' prevista per le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo  2020, che, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Per i datori di lavoro del settore privato compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni della zona rossa, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, e' prevista e la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga.

Tali datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

La Regione dove è situata l'unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all'Inps unitamente alla lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento diretto (art. 44, comma 6 ter, D.Lgs. n. 148 del 2015).

Al di fuori dei casi previsti dall'art 15 del presente Decreto Legge, per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia -Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per le quali non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, d'intesa con le regioni e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori,

I suddetti trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento di cui si discute può essere concesso esclusivamente con le modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.

Sono esclusi dall'applicazione del suddetto trattamento i datori di lavoro domestici.

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni della c.d zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità suddetta con concorre a formare reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il suddetto trattamento è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. Le regione unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alle regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
 

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