VI30731 | Edilizia Urbanistica e Territorio
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, datato 25 marzo 2020 (si veda la notizia VI30701, del 26.03.2020) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno successivo è stato parzialmente modificato il DPCM 22 marzo 2020, recante l’elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dalla sospensione disposta con lo stesso provvedimento.
Per quanto attiene alle attività edilizie ed impiantistiche, le modifiche al precedente elenco (si veda la notizia VI30661 del 23.03.2020) comportano la sospensione, a far data dal 29 marzo e fino al 3 aprile compreso, delle seguenti attività:
42.91 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’’urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile.
Per il resto, restano confermati gli elenchi delle attività ammesse e di quelle sospese contenuti nella notizia VI30661 del 23.03.2020).
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